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Ristrutturazione edilizia o pergotenda? Le differenze e i titoli abilitativi richiesti

Se la presunta pergotenda è stabilmente infissa al suolo, altera la volumetria complessiva dell'edificio e comporta un aumento della superficie utile, si inquadra come intervento di ristrutturazione edilizia pesante assentibile con permesso di costruire, in assenza del quale si configura un abuso edilizio

Ci sono pergotende...e pergotende: quelle 'vere' possono essere assentite in edilizia libera, quelle 'presunte', o forse sarebbe meglio dire 'fasulle', integrano veri e propri interventi di ristrutturazione edilizia, che necessitano del permesso di costruire per essere assentite.

Per fare chiarezza e non incorrere in abusi, segnaliamo la sentenza 16109/2024 del TAR Lazio, inerente l'ordinanza di demolizione - contestata dal privato ricorrente - per delle opere edilizie abusivamente realizzate, consistenti, tra l'altro ne

  • l'’“Installazione di una pergotenda in alluminio, ancorata a terra ed all'edificio mediante staffe metalliche, delle dimensioni complessive di circa mt. 6,00 x mt. 5,70 ed altezza variabile da un minimo di mt. 2,20 ad un massimo di mt. 3,00 circa”;
  • "Diverso utilizzo della zona autorizzata a "serra termica" con DIA prot. 13343/2012; nella fattispecie si accertava che tale porzione dell'immobile era stata destinata all'uso residenziale, in quanto divisa in tre ambienti abitativi, rispettivamente adibiti a zona soggiorno con angolo cottura, camera e bagno, comunicanti con il resto dell'abitazione”.

 

Pergotenda e serra: inquadramento delle opere

Secondo il ricorrente, che chiede l'annullamento dell'atto comunale, tale intervento non necessita di alcun titolo edilizio, trattandosi di “attività edilizia libera”, attesa la realizzazione di “una tenda - pergolato (detta anche "pergotenda") non ancorata in modo fisso al pavimento”.

Non è così per il TAR, che parte proprio dall'analisi dell'opera edilizia.

Diversamente da quanto affermato in ricorso, la pergotenda di cui si discorre non è costituita da una mera struttura precaria, bensì da un’opera stabilmente ancorata a terra nonché all'edificio al quale accede e la serra termica è, a ben vedere, concretamente destinata ad abitazione.

 

Pergotenda reale o abusiva? Edilizia libera o permesso di costruire? Le caratteristiche

Perché possa parlarsi di pergotenda, è necessario tra l'altro che l'opera principale sia costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, e che la struttura sia meramente accessoria alla tenda stessa.


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Questa pergotenda non è precaria

Con riferimento alla pretesa precarietà della pergotenda, sottolineano i giudici amministrativi, le foto dimostrabo come l'opera non sia facilmente amovibile ma destinata a perdurare nel tempo e non sia, perciò, palesemente riconducibile (come vorrebbe la ricorrente) ad una struttura di carattere e natura precaria oltre che temporanea, anche alla luce di quella giurisprudenza da sempre consolidata nel ritenere che si possa definire tale solo quell'opera che, per sua oggettiva funzione, rechi in sé visibili i caratteri della durata limitata entro un ragionevole lasso di tempo, a nulla rilevando la destinazione meramente intenzionale del proprietario bensì solo quella reale ad un uso specifico e temporalmente limitato (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2464/2017).

 

La serra ha funzioni abitative

Inoltre, dalla documentazione fotografica si evince con chiarezza la reale consistenza dei manufatti abusivi, con riguardo sia al loro stabile ancoraggio al suolo e all'edificio che alla conformazione interna della serra, tale da rendere verosimile la sua destinazione ad uso abitativo, in ragione dei rivestimenti e della mobilia ivi presente nonché degli impianti idrici ed elettrici realizzati.

Questo cambio di destinazione d'uso della serra termica, contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti, appare essere stato eseguito mediante l'esecuzione di relative opere murarie, con conseguente modifica degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo preesistente - risolvendosi in ultima analisi in una alterazione di prospetto e sagoma dell'immobile – e, quindi, necessità di apposito titolo autorizzatorio.

 

L'intervento di ristrutturazione edilizia pesante è abusivo senza permesso di costruire

In definitiva, gli interventi in questione hanno determinato la creazione ex novo di due aree adibite al soggiorno e alla permanenza umana, con conseguente loro inquadramento nella categoria della ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”, per la quale è necessario il rilascio del permesso di costruire attesa l’alterazione della volumetria complessiva dell’edificio e l’aumento della superficie utile, invece riscontrabile nella realizzazione della pergotenda e del cambio di destinazione d’uso della serra termica.


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