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Ristrutturazione edilizia: approvata la Nuova Legge Regionale in Puglia con incentivi per il recupero del patrimonio

Nasce una nuova era per l'edilizia in Puglia, il presidente Michele Emiliano firma la storica Legge Regionale sulla ristrutturazione, introducendo incentivi e sostenibilità ambientale per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Legge Regionale Puglia sugli interventi di ristrutturazione edilizia

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato oggi la Legge Regionale n. 36, intitolata "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse". Il testo è stato ufficialmente trasmesso al Bollettino Regionale per la successiva pubblicazione.

Emiliano commenta: "Dopo la stagione di incertezza derivante dal Piano Casa, abbiamo introdotto in Puglia una legislazione moderna, mirata a sviluppare la nostra visione di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Questo lavoro significativo, al quale desidero esprimere il mio ringraziamento al Consiglio Regionale, in particolare al Consigliere Delegato all'Urbanistica Stefano Lacatena e agli uffici coinvolti nella proposta, offre agli operatori, ai Comuni e ai cittadini uno strumento in grado di garantire certezza e procedure semplificate. Con questa legge, rispondiamo alle sfide urbanistiche del futuro, riconsiderando le città della nostra Puglia in una prospettiva completamente sostenibile dal punto di vista ambientale, con un focus sull'efficienza energetica e sulla riduzione del consumo di suolo. Senza trascurare l'attenzione rinnovata all'edilizia sociale, confermiamo la centralità del diritto alla casa e rispondiamo alle esigenze dei cittadini pugliesi".

Stefano Lacatena, Consigliere Regionale Delegato all'Urbanistica, aggiunge: "Con questa legge, siamo convinti di riavviare il settore edilizio, fondamentale per l'economia, fornendo un utile strumento sia ai cittadini che agli operatori. Le regole chiare, certe e stabili nel tempo sono state redatte con il contributo degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e dei sindacati, ai quali esprimo gratitudine per la collaborazione. Ora ci aspetta un altro importante compito di riordino del territorio: la nuova legge urbanistica".

La Legge Regionale n. 36 prevede incentivi volumetrici per promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché per incentivare interventi di edilizia residenziale sociale. Questi incentivi sono previsti per ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, e delocalizzazioni, con limiti specificati per ciascun caso.

Gli incentivi volumetrici possono essere concessi una tantum e nei seguenti limiti:

  • il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti in zone residenziali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;
  • il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti in zone rurali che non comportano la modifica della destinazione d’uso;
  • il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in zone residenziali, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;
  • il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti in zone rurali, che non comportano la modifica della destinazione d’uso;
  • il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione in aree edificabili delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di manufatti interessati da vincoli paesaggistico-ambientali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti (art.2).

Inoltre, la legge stabilisce condizioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, definisce ambiti di intervento e elenca le tipologie di edifici escluse dall'applicazione. I Comuni possono concedere riduzioni o esclusioni dell'IMU e di altre imposte comunali, nonché l'esenzione dal contributo di costruzione per alloggi di edilizia residenziale sociale. La legge stabilisce anche termini per la pubblicazione annuale degli interventi autorizzati e prevede l'abrogazione di alcune disposizioni di leggi regionali precedenti.

Infine, tra le disposizioni diverse, sono presenti modifiche al bilancio regionale e norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'obbligo per i Comuni di destinare il 15% dei proventi annuali per tali interventi, pena l'esclusione da finanziamenti e trasferimenti regionali.

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