Ristrutturazione e detrazioni al 50%: chi può beneficiarne e chi no
- il titolare del diritto di proprietà (proprietario o nudo proprietario);
- il titolare di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento, quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o la superficie;
- l’inquilino;
- il comodatario;
- il socio di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario dell’alloggio;
- il socio di cooperative a proprietà divisa, assegnatario dell’alloggio, anche se non ancora titolare di mutuo individuale;
- l’imprenditore individuale, purchè l’immobile oggetto dell’intervento non sia strumentale all’esercizio d’impresa e non sia un immobile merce;
- i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
- sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegua a sue spese gli interventi di recupero;
- il compromesso di vendita sia stato registrato.
- per “familiari“, si intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile, requisito richiesto per fruire della detrazione, è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (risoluzione n. 184/E/2002 e circolare n. 15/E/2005).
CONTINA L 'APPROFONDIMENTO NEL PDF