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Ristrutturazione di un sottotetto con sopraelevazione: niente condono edilizio in zona vincolata

Il comma 26 dell’art. 32 del DL 269/2003 - Terzo condono edilizio, consente, con limiti, la condonabilità di opere insistenti su aree vincolate solo se si tratta delle seguenti tipologie di opere: restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria

Il terzo condono edilizio, in zona vincolata, è ottenibile solamente per un ristretto novero di opere: restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria. Stop.

Al di fuori di questo perimetro, non è possibile ottenere la sanatoria straordinaria perché il comma 26 dell'art. 32 del DL 269/2003 (Terzo condono) consente, con limiti, la condonabilità di opere insistenti su aree vincolate solo se si tratta delle sopracitate tipologie di opere.

 

Ristrutturazione edilizia in zona vincolata in difformità dal permesso edilizio: è possibile il condono?

Lo abbiamo già avuto modo di precisare ma le sentenze del Consiglio di Stato sul tema continuano a fioccare: nella n.500 del 15 gennaio, ad esempio, l'oggetto del contendere è rappresentato dalla ristrutturazione di un sottotetto con sopraelevazione di 36 cm ed incremento di cubatura in difformità da una concessione edilizia del 2000 in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il comune ha negato la sanatoria straordinaria (da non confondere con quella ordinaria ex articolo 36 del Testo Unico Edilizia che prevede l'accertamento di conformità) in quanto le opere:

  • sono state realizzate in difformità dalla concessione edilizia e sono classificate in tipologia 1 del DL 269/2003 (Terzo condono edilizio) in quanto non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • sono state realizzate su immobile ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico;
  • incidono sul vincolo essendo stata modificata la sagoma dell’edificio.

 

Condono impossibile: ecco perchè

Il TAR competente ha respinto il ricorso, confermando quanto disposto dal comune, sulla base del fatto che l'abuso edilizio ricade nella tipologia 1 del DL 269 del 2003 per la cui realizzazione sarebbe stato necessario il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, preesistente alla costruzione dell’opera, perché l’ampliamento non era conforme alla disciplina urbanistica vigente nel Comune all’epoca di presentazione della domanda di condono.


Vincolo assoluto o relativo? Il tentativo del ricorrente

Secondo l'appellante, che si è rivolto al Consiglio di Stato, il TAR, nel rigettare il ricorso di primo grado, avrebbe omesso di considerare che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sarebbe tenuta ad effettuare una valutazione postuma di effettiva incidenza dell’opera realizzata sul paesaggio allo scopo di consentire, per quanto possibile, la conservazione di quanto realizzato.

L’appellante ritiene poi che solo in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluto sarebbe totalmente preclusa la sanabilità dell’opera e che, al contrario, in caso di vincolo di inedificabilità relativa (come ritenuto dall’appellante nel caso di specie) l’amministrazione sarebbe tenuta ad effettuare ulteriori verifiche prima di pronunciarsi negativamente sul punto.


Condono edilizio: se la documentazione è incompleta non se ne fa nulla...

Il Consiuglio di Stato, prima di entrare nel merito, evidenzia come nel caso di specie la mancata allegazione di documenti ritenuti essenziali rispetto alla definizione del procedimento costituisce causa da sola sufficiente ai fini della pronuncia di diniego di condono.

 

ma in ogni caso in zona vincolata il terzo condono opera solo per restauro, risanamento o manutenzione straordinaria

Nella specie, comunque, l'abuso edilizio ricade nella tipologia 1, perché l'ampliamento ha comportato la modifica della sagoma dell’edificio e dunque richiedeva il previo rilascio del permesso di costruire.

Il collegio osserva che il comma 26 dell'art. 32 del DL 269/2003 consente, con limiti, la condonabilità di opere insistenti su aree vincolate solo se si tratta delle seguenti tipologie di opere:

  1. Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  2. Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  3. Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del dpr 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Ne consegue che, in caso di di ampliamento abusivo, in area vincolata, che non rientra nelle tipologie sopra indicate, è esclusa la condonabilità.


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Allegati

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