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Risparmio energetico: firmato il Decreto per le "green conditionalies" delle imprese a forte consumo

Il nuovo Decreto firmato dal Ministro Pichetto Fratin introduce "green conditionalities" per le imprese energivore, imponendo diagnosi energetiche o sistemi ISO 50001 e l'adempimento di una tra tre condizioni per ottenere agevolazioni. Le opzioni includono interventi di efficienza energetica, uso di energia rinnovabile e investimenti in riduzione delle emissioni di gas.

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha recentemente firmato un Decreto fondamentale per le imprese a forte consumo di energia elettrica, noto come "green conditionalities". Questo provvedimento, composto da nove articoli, completa il quadro normativo introdotto dal D.L. 131/2023, riguardante obblighi e agevolazioni per le imprese energivore. Il Decreto impone nuove condizioni per l'ottenimento degli aiuti.

Le imprese energivore devono dichiarare, al momento della domanda di iscrizione all'Elenco energivori, di possedere una diagnosi energetica valida o un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Inoltre, devono soddisfare una delle tre "green conditionalities" stabilite dal Decreto.

 

Prima Green Conditionality: interventi di efficienza energetica

La prima opzione prevede l'implementazione degli interventi suggeriti dalla diagnosi energetica, a condizione che questi interventi abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita. Le imprese devono effettuare investimenti pari ad almeno un terzo del valore degli interventi raccomandati nell'anno di riferimento dell'agevolazione e completare questi investimenti entro il secondo anno successivo.

Le imprese di recente costituzione hanno una deroga che consente loro di effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'agevolazione. ENEA pubblicherà un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

 

Seconda Green Conditionality: energia da fonti rinnovabili

La seconda opzione richiede che le imprese coprano almeno il 30% del loro fabbisogno energetico totale con energia elettrica proveniente da fonti che non emettono carbonio. Questo può essere ottenuto attraverso autoproduzione in sito o in prossimità, acquisto tramite contratti a termine con produttori di energia rinnovabile, o acquisizione e annullamento di garanzie d'origine.

Per le imprese a rischio di rilocalizzazione e soggette alla clausola del grandfathering, la copertura deve essere almeno del 50%, utilizzando le stesse modalità, con l'ulteriore condizione che almeno il 5% del consumo sia coperto mediante energia prodotta in sito o il 10% con contratti di approvvigionamento a termine.

 

Terza Green Conditionality: riduzione delle emissioni di gas serra

L'ultima opzione richiede che le imprese investano almeno il 50% dell'agevolazione ricevuta in progetti che riducono significativamente le emissioni di gas a effetto serra. Questa riduzione deve essere al di sotto del 90% del parametro di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'UE Emission Trading System, o delle emissioni medie del 10% dei migliori impianti secondo il regolamento della Commissione Europea 2021/447.

Entro due anni dall'ottenimento delle agevolazioni, le imprese devono presentare una dichiarazione verificata delle emissioni di gas serra a ISPRA, confermando la riduzione ottenuta.

ENEA è responsabile della comunicazione a CSEA degli esiti dei controlli sulle diagnosi energetiche e sull'adempimento delle green conditionalities. In caso di inadempimento, le agevolazioni verranno revocate e l'impresa dovrà rimborsare l'intero importo percepito.

Per il 2024, le imprese che non dispongono di una diagnosi energetica al momento della domanda possono accedere alle agevolazioni impegnandosi a effettuare la diagnosi o ad adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma 50001 entro il 31 marzo 2025.

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