Rischio chimico in edilizia: guida Inail per la scelta e l'utilizzo corretto dei DPI
Segnaliamo la nuova guida/vademecum ENEA “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”, che contiene utili indicazioni per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare.
Attività che possono esporre i lavoratori nel cantiere edile al rischio chimico
I lavoratori che operano all’interno del cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l’utilizzo e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o asfalti a caldo.
Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la saldatura, con la relativa produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria di materiali fusi. Rischi possono derivare da attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie in grado di determinare esposizione a particolato e fibre.
Esposizione a isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali
Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta “edilizia verde”: isocianati, resine epossidiche, fibre artificiali vetrose (FAV).
Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute. Le resine epossidiche, che vengono impiegate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite, possono provocare dermatiti e irritazioni agli occhi e all’apparato respiratorio. Le "fibre artificiali vetrose (FAV)", utilizzate come materiali isolanti, hanno potenziali effetti infiammatori, citossici e cancerogeni.
Indicazioni utili sulla scelta dei DPI da adottare
La grande varietà di sostanze chimiche a cui possono essere esposti i lavoratori del settore edile comporta una scelta attenta e oculata dei dispositivi di protezione individuale da indossare.
Come indicato dalla scheda informativa dell’Inail la scelta dei DPI adatti dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale (VLEP), la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro, la durata dell’attività lavorativa nell’aria inquinata.
La tabella con gli obblighi del datore di lavoro, preposto e lavoratore
Per il corretto utilizzo dei DPI, il fact-sheetriporta, in una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano adeguate ai rischi.
Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all’uso dei DPI messi a loro disposizione, in caso di inosservanza, è tenuto a informare i superiori.
Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a disposizione in maniera conforme all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
I dispositivi per la protezione della cute e delle vie respiratorie
I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie:
- i dispositivi per la protezione della cute: si fa riferimento a guanti e dispositivi di protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi.
- i dispositivi per la difesa delle vie respiratorie: definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) mirano a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.
Requisiti di conformità dei DPI in base al regolamento dell’Unione europea 425/2016
In appendice alla scheda informativa vengono indicati i riferimenti normativi in materia:
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17;
- il regolamento dell’Unione europea n. 425/2016.
In base al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni normali di utilizzo.
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi devono essere compatibili tra loro e in grado di conservare, anche nell’utilizzo simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
IL FACT SHEET/GUIDA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
DPI e DPC: Dispositivi Sicurezza
Con il topic "DPI e DPC" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati sul Ingenio sul tema dei dispositivi di protezione e sicurezza individuale e collettiva e riguardanti la progettazione, l'applicazione, l'innovazione tecnica, i casi studio, i controlli e i pareri degli esperti.