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Riqualificazione energetica: ok alla cessione del credito tra soci di un'azienda che ha sostenuto i lavori

Ecobonus e Cessione del Credito: nuove delucidazioni con le risposte n. 303 e n. 264

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di cessione del credito per i lavori di risparmio energetico “qualificato”: aggiornamenti del mese di Luglio.

Ecobonus e Cessione del Credito: nuove delucidazioni con le risposte n. 303 e n. 264 

bonus2.jpgCon la risposta n. 303, “Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)”, l’AdE spiega che il socio di una società di persone che ha sostenuto le spese per i lavori per il risparmio energetico “qualificato” può cedere la propria quota di detrazione ricevuta per trasparenza dalla società a un altro socio.

In questo caso l’Agenzia conferma quanto già pubblicato: tra i cessionari dei crediti d’imposta sui lavori edili, vi sono: altri soggetti collegati al rapporto. A riguardo, si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione possa essere ravvisato anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria. Per effetto di tale collegamento, il socio della società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà, quindi, cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla predetta detrazione. Ad analoga conclusione, si perviene anche nell’ipotesi in cui la detrazione spettante alla società semplice venga ceduta pro- quota ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.  

Sempre nel mese di Luglio con la risposta n. 264 “Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bilancio 2007) Cessione del credito corrispondente alla detrazione per lavori di riqualificazione energetica”,  l’Agenzia ha chiarito, invece, che non è possibile la cessione verso una società conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, in quanto, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato ai soli soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Tale misura ha lo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Leggi anche un altro articolo dove si riportano altri casi per cui non è possobile cedere il credito >>> LINK

Quali sono i riferimenti più importanti relative alla cessione del credito?

L’art.1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art 14, comma 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, che riguarda la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, ad esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 e con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, erano stati forniti i chiarimenti tanto attesi in merito all’ambito applicativo della cessione del credito, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018.

Con riguardo ai soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, in particolare, nella citata circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Nella successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, chiarito che:

- nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;

- nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento, a luglio 2019, della speciale guida sulle ristrutturazioni edilizie - le agevolazioni fiscali

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