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Ripristino e consolidamento pilastri, travi e murature: serve l’autorizzazione sismica, non basta la denuncia

Il Tar Liguria fa chiarezza sulle regole per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, controllato con due strumenti differenti: la denuncia, contemplata dall’art. 93 d.p.r. 380/01, e l’autorizzazione di cui all’art. 94 d.p.r. 380/01


Il caso

La vertenza sub iudice, nella sentenza 438/2020 del Tar Liguria, riguarda l’inquadramento dei lavori posti in essere dalla ricorrente - una ASL - nella prima, ovvero nella seconda ipotesi, e il diniego operato dall’ente locale avente ad oggetto “Autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. – Miglioramento strutturale edificio ex cabina elettrica”.

L’ASL espone di aver eseguito il deposito ex art.93 per l’avvio dei lavori di rafforzamento strutturale della struttura esistente mediante l’inserimento di fibre al carbonio in cabina elettrica. Il Genio Civile della Provincia chiedeva documentazione integrativa indicando che senza risposta entro 60gg. la pratica sarebbe stata archiviata: non ricevendo niente, quindi, negava l’autorizzazione sismica ex art 94 del TUE.

Per la ricorrente si tratta di mero deposito ex art.93 e, quindi, non è (era) necessaria l’autorizzazione preventiva ex art 94.

Il TAR, dopo aver riepilogato le differenze tra art.93 e 94 del TUE, esamina la vecchia legge regionale 29/1983 e osserva che la DGR Liguria del 2016 ha escluso dall’autorizzazione, sempre salvo il deposito, anche i lavori sia locali che di riparazione (“Fabbricati esistenti capitolo C. 8” NTC 2008 e poi NTC 2018), di cui al paragrafo 8.4.3 delle NTC 2008.

Per queste opere serviva l'autorizzazione sismica

La chiave di volta, per il Tar, è indagare sul contenuto concreto dei lavori eseguiti al fine di accertare se gli interventi riguardino o meno singole parti o elementi della struttura, interessando porzioni limitate della costruzione.

La risposta è negativa, in quanto la ricorrente ha posto in essere una serie di interventi che, descritti, nella relazione Tecnica allegata alla progettazione, sono consistiti nel:

  • ripristino degli strati corticali di conglomerato e protezione delle armature” in tale paragrafo si elencano interventi riguardanti sia la totalità dei muri contro terra, sia il ripristino della consistenza di tutti i solai (demolizione totale dei fondelli dei travetti, demolizione del copriferro deteriorato, ripristino delle parti corticali con malta cementizia ecc.);
  • ripristino e consolidamento della quasi totalità pilastri;
  • ripristino e consolidamento della totalità delle travi;
  • ripristino e consolidamento della totalità delle murature;
  • miglioramento della totalità delle fondazioni (prevista l’esecuzione di nuovi cordoli di fondazione connessi agli esistenti mediante l’inserimento di connettori chimici)”.

Da quanto sopra espresso si evince come i lavori non siano limitati a singole parti e porzioni limitate della costruzione.

Peraltro è la stessa ricorrente a riconoscere la correttezza della posizione della Provincia presentando, in data 6 dicembre 2017, una domanda di autorizzazione ex art. 94 DPR 380/2001 qualificando nella stessa domanda l’intervento come intervento di “miglioramento edificio esistente”, ipotesi questa ultima che richiede l’autorizzazione e non una mera denuncia.

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