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Ripostiglio per gli attrezzi e tettoia: SCIA o permesso di costruire? Le discriminanti

In assenza della dimostrazione che la tettoia rientri per consistenza nelle pertinenze minori rispetto all'abitazione principale di cui è asservita, si tratta di ristrutturazione edilizia, con alterazione del prospetto e dei luoghi, assentibile con permesso di costruire.

Le dimensioni, in urbanistica, non sempre fanno la differenza ma spesso sono decisive: ne è esempio lampante la sentenza 15166/2024 del 24 luglio scorso del Tar Lazio, riferita a due abusi edilizi (un ripostiglio porta attrezzi e una tettoia) che potremmo definire 'contenuti' nelle misure, ma per i quali la SCIA in sanatoria - presentata dai ricorrenti al comune - non poteva bastare.

La domanda è: qual'è la dicriminante che porta alla necessità di richiedere il permesso di costruire?

Vediamolo, ricordando che ogni sentenza si riferisce al caso specifico e che i Regolamenti comunali possono prevedere regole diverse, come nel caso di specie, motivo per il quale è sempre consigliabile, oltre alla conoscenza della normativa nazionale, informarsi sulle ulteriori indicazioni locali.

 

Il vano porta attrezzi e la tettoia

Prima di tutto andiamo a verificare di cosa si parla: era stata presentata una SCIA in sanatoria semplice, ai sensi dell'art. 37 comma 4 dpr 380/2001, per regolarizzare opere consistenti nella realizzazione di:

  • un piccolo vano porta attrezzi di 5,50 metri quadrati interamente in legno, poggiato sul terreno;
  • una tettoia in legno con copertura in laterizio-tegola con misura a terra pari a ml 3,50 per 3,60 con altezza di m. 2,40;

Il ricorrente si era avvalso della prestazione professionale di un tecnico appositamente incaricato che redigeva la SCIA e la sottoscriveva.

 

Ristrutturazione edilizia senza titolo

Il comune annullava la segnalazione certificata di inizio attività in autotutela, e si arrivava al TAR, per cui il ricorso è da respingere sulla base delle risultanze documentali del comune, dovendosi confermare che l'intervento è di ristrutturazione edilizia senza titolo, come specificato nel provvedimento impugnato che dispone circa l'inefficacia della SCIA, per "annullamento in autotutela" dei relativi effetti.

 

Tettoia aperta senza infissi: se crea nuovo volume serve il permesso di costruire

La realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari.


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Il ripostiglio 'supera' le dimensioni richieste per le strutture pertinenziali

Per quel che riguarda il ripostiglio, si evidenzia come il vano porta utensili con una superficie di mq 5,50 non è riconducibile alle analoghe strutture pertinenziali o di servizio, essendo queste ultime di superficie massima di mq 4,00, come previsto dal Regolamento del comune di Roma.

Erroneamente, quindi, il ricorrente sostiene che la disposizione del Regolamento locale sarebbe inapplicabile al caso di specie argomentando sulla essenzialità della previsione della finestra apribile.

Infatti, la qualificazione di un ambiente come ripostiglio è condizionata alla superficie massima di 4 metri quadrati, che costituisce un parametro essenziale in quanto non consente un uso diverso da quello – tipico – della custodia di attrezzi o beni mobili di servizio; l’eventuale assenza di una finestra apribile non consente di legittimare quali “ripostigli” ambienti con superficie superiore, posto che la pertinenzialità della destinazione d’uso – condizionata dalla dimensione dell’ambiente - è indipendente dall’esistenza di una fonte di luce o di aria (che consente solo una migliore fruizione dell’ambiente).

 

Tettoia aperta su tutti i lati: basta la SCIA, demolizione illegittima

La realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.


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Tettoia non pertinenziale: ecco perché

In merito alla tettoia, il TAR sottolinea che il provvedimento di diniego è puntualmente corredato delle necessarie indicazioni circa le percentuali di estensione ed altezza del manufatto da rispettare ai fini della qualificazione della tettoia stessa come mera pertinenza (ossia “mancata dimostrazione che la tettoia realizzata rientri per consistenza nelle c.d. pertinenze minori rispetto all’abitazione principale di cui è asservita (< 20% di cui all’art. 3, comma 1, lett. e- 6 del DPR n. 380/2001 ed inoltre < 15 % di cui all’art. 9, comma 6 delle NTA del PRG”; tutti elementi che parte ricorrente non indica).

Di conseguenza, il ricorso è infondato, dovendosi presumere, nell’assenza di specifiche deduzioni, che l'opera è effettivamente priva dei requisiti per poter essere qualificata in termini di pertinenza, con ogni conseguenza anche in ordine all'alterazione del prospetto e dei luoghi.

Tra l'altro, conclude il TAR, la realizzazione dei manufatti è avvenuta previa demolizione di muro di confine che non era prevista nella SCIA. Tutto questo integra un'operazione che è funzionale ad alterare l'intero rapporto tra le particelle, ampliando e quindi modificando la fruibilità dello spazio nel quale sono ricavati i manufatti.


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