Rimozione barriere interne e ascensore in condominio non residenziale: sì al Bonus Barriere Architettoniche 75%
Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta anche per i lavori connessi all’opera di rimozione e per l’ascensore installato nell’edificio condominiale che ospita soprattutto uffici e studi.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su un edificio di un condominio in comproprietà tra coniugi per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100 per cento, di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica, e l'installazione di un ascensore nell'edificio condominiale a prevalenza non residenziale possono beneficiare del Bonus Barriere Architettoniche 75%.
Lo conferma l'Agenzia delle Entrate in due risposte 'gemelle' sulla detrazione ex art. 119-ter del DL Rilancio, le numero 461 e 465 dello scorso 21 settembre.
Bonus Barriere Architettoniche: breve recap
Il beneficio è stato introdotto dal DL Rilancio (articolo 119-ter del DL 34/2020) e consiste in una detrazione del 75% con riferimento ai costi sostenuti per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche.
L’agevolazione può essere applicata soltanto per le spese sostenute nel 2022.
L’Agenzia delle Entrate ripercorrendo, nei due interpelli, condizioni e ambiti applicativi della misura, precisa che la questo bonus si aggiunge al Superbonus (quando applicabile) e alla detrazione del 50% delle spese sostenute per l’abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir e attualmente disciplinata dall'art.16 del DL 63/2013 (Bonus Ristrutturazioni Edilizie).
Per entrambi gli interpelli la risposta è positiva, a patto di rispettare la condizione necessaria, cioè che le opere rispondano ai requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Eliminazione barriere architettoniche di edificio condominiale
Nella risposta 461, si affronta il caso di due coniugi, comproprietari di altrettante unità residenziali dello stesso condominio, che ad aprile 2022 hanno iniziato dei lavori per collegare le due abitazioni ed eliminare le barriere architettoniche in esse presenti, così da consentire alla figlia affetta da disabilità motoria di accedere ai locali autonomamente per mezzo di una carrozzina elettrica.
L’adeguamento ha comportato l’ampliamento delle porte del bagno e della camera da letto e la completa ristrutturazione del bagno, compresa la sostituzione dei vecchi sanitari con altri idonei.
L’istante chiede se:
- può beneficiare della detrazione del 75% per i lavori descritti e per gli altri ad essi strettamente connessi, come la sistemazione del pavimento, l’adeguamento dell'impianto elettrico, la sostituzione dei sanitari e la parziale sistemazione dell'intonaco;
- per le spese di ristrutturazione finalizzate al collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, possa avvalersi della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
Il Fisco risponde positivamente: si può prendere la detrazione Irpef del 75% per i lavori realizzati nel 2022 di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte, stessa agevolazione anche per le opere di completamento di tali interventi, come la sistemazione del pavimento l’adeguamento dell'impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.
Alle spese sostenute per l’unione dei due appartamenti, comprese quelle relative all'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, è invece applicabile la detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
Ascensore in condominio a prevalenza non residenziale
La risposta 465 è dedicata invece al caso di un fabbricato composto da 12 unità di categoria A/10 (uffici/studi privati), 2 unità di categoria A/2 (abitazioni) 1 unità di categoria C/6 (autorimessa), quindi a prevalenza è non residenziale.
Il condominio chiede se la detrazione del 75% per incentivare i lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche valga anche per l’ascensore collocato in un palazzo in cui le abitazioni non rappresentano la parte maggioritaria.
Le Entrate, dopo il solito excursus sul calcolo dei limiti di spesa e la ripartizione della detrazione tra i singoli condomini, entra nel ricordando che la circolare n. 23/2022 ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali), che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio.
La platea dei potenziali beneficiari è molto ampia e molto allargato è anche il profilo oggettivo: l'unica condizione effettiva è che i lavori debbano interessare “edifici già esistenti”.
Per cui, l'Istante può prendere il Bonus Barriere 75%, con riferimento alle sole spese sostenute nel 2022, per l’installazione dell’ascensore a prescindere della classificazione catastale degli immobili che ospita l’edificio.
LE RISPOSTE 461 E 465 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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