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Rimborsi a professionisti tecnici volontari: chiarimenti fiscali sulle somme corrisposte

Agenzia delle Entrate: tali importi sono ricompresi nello stesso perimetro reddituale attribuito ai guadagni conseguiti ordinariamente dai lavoratori “prestati”

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I rimborsi per il mancato guadagno giornaliero, erogati a professionisti tecnici appartenenti a organizzazioni di volontariato, impiegati in attività di protezione civile, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Rientrano pertanto nel concetto di “lucro cessante” e, a differenza del “danno emergente”, di cui si parla in caso di indennità per proventi perduti, sono imponibili.

L'importante chiarimento è contenuto nella recente risposta 474/E dell'Agenzia delle Entrate: il Fisco spiega il motivo per cui le somme corrisposte a quei lavoratori autonomi associati che, su base volontaria, offrono la loro esperienza per ripristinare situazioni deteriorate da eventi imprevedibili, sono fiscalmente rilevanti e indica gli adempimenti da effettuare sia da parte dei percettori sia degli erogatori.

Il caso

Una Regione, dopo un evento sismico, si è accordata con Ordini eCollegi professionali territoriali per impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio, riconoscendo agli stessi il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (art.9, comma 10, dpr 194/2001, oggi art.39, comma 5, Dlgs n. 1/2018, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi) e per le spese documentate di vitto, alloggio e viaggio.

La spiegazione del Fisco

Tali proventi, conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni sono anch’essi redditi e, poiché non hanno una specifica identità fiscale, vanno ricondotti nella stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art.6, comma 2 del Tuir).

Scatta quindi l'imponibilità delle somme corrisposte in “cambio” di mancati guadagni (lucro cessante) e la non imponibilità delle indennità risarcitorie erogate a fronte di perdite economiche subite dal percipiente, che si concretizzano con una diminuzione del suo patrimonio (danno emergente).

In definitiva:

  • il rimborso, corrisposto ai volontari “lavoratori autonomi”, in quanto sostitutivo del “guadagno giornaliero” è “lucro cessante” per il percipiente anche quando il lavoratore svolge un’attività volontaria diversa dall’abituale, quindi dovrà essere regolarmente fatturato dagli stessi lavoratori, che dovranno anche evidenziare la ritenuta, operata dal sostituto d’imposta (in questo caso la Regione), che rilascerà la dovuta “certificazione unica” e, in seguito, compilerà e trasmetterà il modello dichiarativo 770;
  • nella fattura, insieme al compenso, vanno inserite anche le spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’attività che non costituiscono importi deducibili dal proprio reddito di lavoro autonomo.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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