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Riforma MADIA: con la CONFERENZA SEMPLIFICATA tempi più brevi per i procedimenti

Sarà il modello ordinario al quale ricorrere in mancanza di “complicazioni originarie”. Abolite le riunioni "fisiche" della Conferenza dei servizi, sostituite dall'invio di documenti esclusivamente in via telematica.
Il provvedimento dovrebbe essere emanato, presumibilmente, entro i prossimi due mesi.
 
Lo scorso 20 gennaio, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma Madia in materia di conferenza di servizi, come previsto dall'art. 2 della L. n. 124/2015 (cd . Legge Madia).
 
Tra le novità si segnala la soppressione dell'obbligo della collegialità del procedimento.
 
Difatti, con l'entrata in vigore delle riforme, si abbatteranno i lunghi tempi procedimentali, venendo meno, per le amministrazioni, l'obbligo di presenziare contestualmente alla seduta della Conferenza.
 
LA CONFERENZA SEMPLIFICATA. La conferenza semplificata, per l'appunto caratterizzata da determinazioni non collegiali e contestuali, diventa il modello ordinario al quale ricorrere in mancanza di "complicazioni originarie (decisione dell'amministrazione procedente o richieste dell'amministrato o delle altre amministrazioni invitate) o sopravvenute.
 
Opererà, cioè, quando l'amministrazione abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni, ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza oppure, in direzione opposta, qualora l'amministrazione abbia acquisito uno o più atti di dissenso che ritenga, tuttavia, superabili.
 
In concreto, pertanto, verranno abolite le riunioni "fisiche" della Conferenza dei servizi, sostituite dall'invio di documenti esclusivamente in via telematica.
 
LA CONFERENZA SIMULTANEA. AI contrario, la conferenza di servizi simultanea, che richiede determinazioni collegiali e contestuali (tuttavia anche per mezzo di riunioni svolte per via telematica) opererà esclusivamente in casi particolari ove ricorrano delle condizioni che si manifestino fin dall'inizio (decisione dell'amministrazione procedente che scelga la conferenza simultanea per ragioni di ritenuta complessità del procedimento; decisione del richiedente il provvedimento, la quale non dovrà essere motivata; richiesta di amministrazioni invitate, che, a loro volta, non dovranno motivare la richiesta), oppure per circostanze che si verifichino nel corso dei lavori della conferenza e, cioè, nel caso in cui le posizioni delle amministrazioni espresse non contestualmente e con separati atti (nell'ambito della conferenza semplificata) siano differenziate e pongano condizioni complesse.
 
Resta ferma la distinzione fra conferenza:
1) istruttoria, per l'esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un'opera;
2) decisoria, da intraprendere nel caso in cui, per avviare un'attività, siano necessari più pareri;
3) preliminare, da convocare nei casi complessi, per l'esame del progetto preliminare e la raccolta di informazioni utili a redigere il progetto definitivo.
 
Il termine per il completamento dei lavori è di sessanta giorni, elevati a novanta giorni solo nel caso in cui, a doversi pronunciare, siano le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o della salute.
 
La tempistica è ridotta nei casi in cui si tratti di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, secondo le modalità previste da altro decreto attuativo.
In caso di mancata pronuncia subentrerà il silenzio-assenso dell'Amministrazione e si potrà procedere col conferimento dell'autorizzazione.
 
Le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli potranno proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri contro una determinazione conclusiva, solo a condizione che abbiano espresso il loro dissenso durante i lavori.
Per farlo avranno dieci giorni di tempo dall'adozione del provvedimento definitivo. Il Consiglio dei Ministri potrà indire al massimo due riunioni tra le parti interessate e, in mancanza di un accordo, deciderà autonomamente.
 
Infine, per i procedimenti che coinvolgano interessi ambientali, la semplificazione verrà attuata "in parallelo", anche per mezzo di uno snellimento dei principali adempimenti burocratici per la realizzazione di interventi volti a risolvere le criticità di tipo "strutturale" (non collegate, dunque, ad eventi emergenziali).
 
Tale obiettivo, in particolare, è stato recentemente enunciato dal Ministro dell'Ambiente Galletti che, nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione parlamentare per la semplificazione in data 27.01.2016, ha dichiarato di volersi fare "promotore di una riforma delle discipline 'a regime' vigenti in materia di Valutazione d'impatto ambientale (Via) e di Valutazione ambientale strategica (Vas), allo scopo di semplificare e accelerare le relative procedure '~
 
Il provvedimento dovrebbe essere emanato, presumibilmente, entro i prossimi due mesi.
 

Fonte: Circolare CNI n.675 del 12/02/2016