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Riforma del reddito di lavoro autonomo: le principali novità

Una delle principali novità riguarda il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, secondo cui tutte le somme ed i valori percepiti dal professionista concorrono alla formazione del reddito, ivi inclusi i rimborsi spese riaddebitati al committente.

Numerose sono le novità contenute nell’articolo 5, L. 111/2023, c.d. Legge Delega di riforma del sistema fiscale, che interessano la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

L'omnicomprensività del reddito

La prima novità riguarda il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, secondo cui tutte le somme ed i valori percepiti dal professionista concorrono alla formazione del reddito, ivi inclusi i rimborsi spese riaddebitati al committente.

Attualmente, il lavoratore autonomo è fortemente penalizzato, in quanto la deduzione dei costi di vitto e alloggio, se non riaddebitati analiticamente al cliente, soffrono della duplice limitazione del 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, Tuir, mentre il riaddebito al cliente costituisce parte integrante del compenso stesso con conseguente imponibilità.

I decreti legislativi delegati dovranno confermare il predetto principio di onnicomprensività, ma nel contempo dovranno escludere, dalla formazione del reddito, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, le quali non saranno deducibili dal reddito.

In buona sostanza, tali spese costituiranno una partita di “giro” avente esclusivamente riflessi finanziari e non reddituali.

Acquisto di immobile strumentale all'attività di impresa: le novità

La seconda novità riguarderà l’eliminazione della disparità di trattamento attualmente presente nell’articolo 54 Tuir, tra l’acquisto diretto ed in leasing dell’immobile strumentale per lo svolgimento dell’attività.

Si ricorda che, a differenza di quanto previsto nel reddito d’impresa, nell’ambito del lavoro autonomo, la strumentalità dell’immobile è solo quella per destinazione, dovendosi considerare tale il bene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla classificazione catastale e dalla circostanza che l’acquisto sia avvenuto a titolo personale o in qualità di professionista (risoluzione n. 13/E/2010).

Attualmente, l’articolo 54, Tuir, consente la deduzione integrale dei canoni di leasing dell’immobile strumentale e l’indeducibilità delle quote di ammortamento. Con la riforma fiscale si auspica l’introduzione della facoltà di deduzione anche delle quote di ammortamento, così come un’equiparazione temporale tra il periodo di deduzione del leasing e quello dell’ammortamento, o perlomeno un avvicinamento tra i due periodi.

La ritenuta sui compensi

Altra novità di rilievo è la riduzione della misura della ritenuta sui compensi percepiti dai soggetti che si avvalgono in via continuativa e rilevante di dipendenti ed altri collaboratori, analogamente a quanto già previsto per gli intermediari del commercio.

Per questi ultimi soggetti, l’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, prevede una misura ordinaria di ritenuta d’acconto del 23% sul 50% delle provvigioni, ridotta al 20% in presenza di collaboratori (dipendenti o terzi). Vedremo quale sarà la scelta del legislatore delegato, ma potrebbe essere plausibile l’introduzione di una ritenuta dimezzata (e quindi del 10% in luogo del 20% attualmente prevista dal citato articolo 25, D.P.R. 600/1973) per i lavoratori autonomi che si avvalgono di collaboratori dipendenti o di altri professionisti all’interno degli studi.

Aggregazione e riorganizzazione di studi professionali

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, è prevista l’introduzione della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

La novità va messa in correlazione con le modifiche in materia di Irap, preannunciate dall’articolo 8 L. 111/2023, che prevedono la futura abrogazione dell’Irap anche per gli studi associati, in modo tale da invertire l’attuale tendenza alle “disaggregazioni” professionali, in virtù dell’esclusione da Irap per i soli professionisti individuali. Il tema è particolarmente sentito da diverse categorie professionali, ragion per cui l’introduzione di regole fiscalmente neutre per le operazioni di aggregazione saranno da stimolo per quei professionisti che intendono perseguire un processo di crescita, unendo le forze con altri colleghi o con altre professionalità.

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