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Rifiuti inerti: firmato il nuovo Regolamento End of Waste con svariate semplificazioni

Il decreto stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti e andrà a sostituire l'attuale DM 152/2022: i produttori di aggregati recuperati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, devono presentare un aggiornamento della comunicazione o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.

E' stato firmato il nuovo decreto sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione (end of waste) che semplifica e migliora le regole per reimmetterli sul mercato.

Lo ha annunciato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava.

La nuova normativa mira a superare le criticità emerse con il precedente DM 152/2022, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.

 

Le dichiarazioni del viceministro Gava

In un Paese povero di materie prime, recuperiamo strategicamente materia prima seconda centrando diversi obiettivi: meno discarica e, quindi, più economia circolare, più tutela ambientale, ma anche ascolto e supporto alle imprese con un impatto positivo per molte filiere tra cui quella estrattiva, delle costruzioni e delle demolizioni, della produzione di aggregati riciclati, bitumi, calcestruzzi e cementi, che hanno un peso importante in Italia" ha dichiarato soddisfatto il viceministro.

 

Le coordinate del decreto e la cessazione della qualifica di rifiuto

Il provvedimento stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti, sostituendo l'attuale DM 152/2022 e introducendo diverse novità significative per la gestione e il recupero di questi materiali, promuovendo un uso più sostenibile.

Ai fini dell'art.1 comma 1 e ai sensi dell'art.184-ter comma 2 del T.U Ambiente, i rifiuti inerti da attività di demolizione e ricostruzione e gli altri rifiuti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato I produttori di aggregati recuperati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, devono presentare un aggiornamento della comunicazione o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai criteri dell'Allegato 1.

 

Nuovi utilizzi degli aggregati recuperati

Come sottolineato da ATECAP (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato), sono stati inclusi nuovi impieghi per gli aggregati recuperati nella produzione di clinker e cemento.

L'Allegato 1 al decreto segnala che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Per l'uso degli aggregati recuperati nella produzione di clinker, l'unico parametro rilevante rimasto è l'amianto, mentre gli altri parametri sono stati inseriti come parametri prestazionali nell'Allegato 2.

Anche per il ciclo a freddo di produzione del cemento, l'amianto è l'unico parametro end of waste.

 

Parametri per il calcestruzzo invariati

Sempre su segnalazione di ATECAP, si evidenzia che i parametri per la cessazione della qualifica di rifiuto per l'uso degli aggregati recuperati nella produzione di calcestruzzo restano invariati rispetto al DM 152/2022.

È stata accolta la proposta di escludere dal test di cessione gli aggregati recuperati utilizzati per produrre clinker, cemento e calcestruzzi con classe di resistenza maggiore o uguale a C 12/15.

 

Valutazione e revisione dei criteri

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, il MASE valuterà l'opportunità di procedere a una revisione dei criteri basata sui dati di monitoraggio raccolti.

 

Aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni

I produttori di aggregati recuperati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, devono presentare un aggiornamento della comunicazione o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.

Nello specifico:

  • fino all'ottenimento dell'aggiornamento, i produttori possono operare secondo i titoli posseduti;
  • se l'autorizzazione è in fase di rinnovo, i produttori possono continuare a operare secondo i titoli in rinnovo;
  • gli aggregati prodotti prima dell'efficacia dell'aggiornamento possono essere gestiti secondo le norme precedenti. Una volta ottenuto l'aggiornamento, i produttori devono rispettare i nuovi criteri.

 

Le responsabilità del produttore di rifiuti e la dichiarazione sostitutiva

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo degli stessi, nonché della compilazione del formulario di indentificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri di cui sopra (per la cessazione di rifiuto) è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del dpr 445/200), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Tale dichiarazione - come visto sopra - va inviata entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Di tale dichiarazione va conservata copia anche in formato elettronico.


IL NUOVO REGOLAMENTO END OF WASTE PER I RIFIUTI INERTI E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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