Rifiuti inerti da costruzione - end of waste: nuovo decreto MASE in consultazione pubblica
Fino al 6 maggio, tutti gli operatori interessati potranno inviare osservazioni e proporre modifiche al nuovo decreto sui rifiuti inerti da demolizione e ricostruzione, utilizzando una apposita scheda in cui sarà possibile commentare il testo e illustrare le proposte emendative
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di regolamento che aggiorna la disciplina End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione.
La consultazione pubblica, alla quale si può partecipare inviando osservazioni ma anche proposte di modifica, attraverso una scheda dedicata, è aperta fino al prossimo 6 maggio e si è resa necessaria dopole segnalazioni di addetti ai lavori e stakeholders sul vecchio decreto, e peraltro a ridosso dell'entrata in vigore del decreto 152/2022 - End of Waste.
L'attuale decreto sui rifiuti inerti
Il decreto 152/2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il decreto ha lo scopo di gestire i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore costruzioni e demolizioni.
Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:
- i flussi di rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
I criteri end of waste da rispettare sono contenuti in allegato 1 al regolamento, mentre in allegato 2 sono indicati gli scopi per i quali possono essere utilizzati gli aggregati recuperati.
I soggetti interessati, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal regolamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (3 maggio 2023), presentano una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti o di AIA.
Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le regole dettate dal DM 5 febbraio 1998 in relazione ai limiti quantitativi di cui all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, ed i valori limiti delle emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, del suddetto decreto.
Le novità dell'aggiornamento
Il MASE segnala, in particolare, che modifiche e integrazioni al decreto 152 riguardano, tra l'altro:
- ampliamento degli scopi specifici degli aggregati recuperati (ad esempio la produzione di Clinker, componente del cemento);
- integrazione della tabella 2 (parametri da ricercare e valori limite) dell'Allegato 1 con l'inserimento di una ulteriore colonna avente limiti più alti per specifici utilizzi degli inerti;
- introduzione di una ulteriore tabella 2a) (Parametri da ricercare e valori limite) in Allegato 1 dove i valori limite di concentrazione si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo della produzione di Clinker per cemento che i tempi di conservazione dei campioni degli aggregati recuperati.
Secondo il MASE, la revisione del decreto 152/2022 permetterà di gestire un maggior numero di rifiuti inerti, provenienti dal settore costruzione e demolizione, portando benefici in termini di sostenibilità.
IL NUOVO DECRETO IN CONSULTAZIONE PUBBLICA E LA SCHEDA PER PARTECIPARE SONO SCARCABILI IN ALLEGATO
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