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Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: decreto End of Waste in consultazione pubblica. Il testo

La bozza di Regolamento nazionale sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti di origine minerale, in consultazione fino al 15 marzo 2024, andrà a sostituire la vigente disciplina sul tema rappresentata dal DM 152/2022

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, lo scorso 14 dicembre 2023, ha notificato alla Commissione europea la bozza di Regolamento nazionale sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti di origine minerale, che andrà a sostituire la disciplina vigente sul tema rappresentata dal decreto ministriale 152/2022.

Il regolamento resterà in valutazione presso la CE e gli altri Stati membri fino al 15 marzo 2024.

In allegato è disponibile il testo del provvedimento in consultazione, corredato di tutti gli allegati.

 

Regolamento rifiuti End of Waste: le coordinate

Il regolamento sbilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 - TU Ambiente.

In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

 

Cessazione della qualifica di rifiuto

Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

 

La responsabilità del produttore e la dichiarazione di conformità e modalità del prelievo

In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del TU Ambiente, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà.

La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del CAD.


IL TESTO DEL REGOLAMENTO NAZIONALE END OF WASTE IN CONSULTAZIONE PUBBLICA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

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