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RIFIUTI: ecco le NOVITÀ da febbraio 2015

La legge 116/2014 modifica l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 con nuove regole che entreranno in vigore dal 17 febbraio 2015

La legge 116/2014 ("legge sulla competitività ") contiene, tra i vari temi trattati, anche una serie di novità sulle procedure per la classificazione corretta di un rifiuto attraverso l'attribuzione dei codici CER ( Catalogo Europeo Rifiuti ). La norma infatti modifica l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 con nuove regole che entreranno in vigore dal 17 febbraio 2015 .

In base alle nuove disposizioni:

• La classificazione è effettuata dal produttore mediante assegnazione del codice CER e deve avvenire, in ogni caso, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

• Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

• Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione

• Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi del rifiuto);
b) determinare i pericoli connessi (attraverso la normativa europea sull’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);
c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

Ulteriori istruzioni sono poi previste per due ipotesi specifiche:
1- se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i "composti peggiori", in applicazione del principio di precauzione;
2- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate in base alle modalità stabilite dalle disposizioni precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso

E' inoltre da segnalare che a partire dal 1° giugno 2015 entreranno in vigore altre novità disposte dal Regolamento Comunitario 1357 del 18.12.2014 per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel Regolamento Comunitario 1272/2008 in materia di classificazione di sostanze e miscele (Regolamento CLP). Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti ,oggi indicate dagli indici H , saranno pertanto riallineate ma anche riformulate con sigla HP per evitare inutili fraintendimenti con le indicazioni di pericolo che CLP dispone per sostanze e miscele.

Fonte: www.confindustriabergamo.it