Rifacimento solai e demo-ricostruzione di tramezzature interne: tra autorizzazione sismica e deroghe regionali
La normativa sismica nazionale è derogabile da parte del Genio Civile regionale?
Non è la prima volta che affrontiamo questa problematica e non è nemmeno la prima volta che ci imbattiamo in una sentenza sul tema 'diversa' da quella precedente o in presunto contrasto sulle disposizioni 'regine' del costruire in zona sismica, quelle del TU edilizia (art.94 dpr 380/2001).
La sentenza 3/2022 del 3 gennaio 2022 del Tar Bologna in materia di normativa urbanistico/sismica è una di queste: veramente complessa e articolata, dobbiamo ringraziare l'Ing. Mauro Federici, assiduo lettore di Ingenio, per la segnalazione.
Si tratta di un caso inerente il rifacimento di massetti e solai e la demolizione e ricostruzione con tramezzature su un piano esteso, con una decisione finale complessa e che si presta a probabile ricorso al Consiglio di Stato.
L'intervento della discordia
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare in un complesso sottoposto a vincolo ex DM 1/7/1953 per il pregio architettonico), presso il quale la Società controinteressata avrebbe realizzato – avvalendosi di una rappresentazione della realtà dolosamente infedele – un intervento abusivo sotto il duplice profilo edilizio e sismico/strutturale.
L’iniziativa contestata riguarda la trasformare della porzione unitaria in 30 appartamenti autonomi. Con SCIA per opere di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria – attraverso il mutamento di destinazione d’uso e il frazionamento – veniva prodotta l’asseverazione IPRIPI ossia di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricadenti nella previsione del punto B.4.4 lett. a, b, c, dell’allegato 1 alla DGR 2272/2016, codice L1.
Dall’elaborato grafico risulterebbe la demo-ricostruzione di tutte le tramezze in laterizio (pari a 200 tonnellate), elementi decisivi nella risposta sismica contro il fenomeno del cd. “piano debole” facilitato dal deficit di tamponamenti, principale causa di collasso in caso di terremoto.
Secondo il ricorrente, anziché assumere i provvedimenti di sospensione e sollecitare una pratica di sanatoria, il Comune invitava il progettista di cui sopra a regolarizzare i titoli edilizi.
I pareri della Regione di aiuto al comune
Il comune a questo punto interpellava la regione chiedendo se fosse corretto, nella valutazione dell’“incremento di peso complessivo”, tenere conto di tutti i carichi agenti sul solaio (anche non strutturali come i divisori e i sovraccarichi), valutando complessivamente che l’eventuale aumento sia contenuto entro il 5% dell’attuale, o se al contrario, con un minimo impegno statico del solaio – ad es. rifacimento di divisori interni con elementi più leggeri – il termine sia da riferire unicamente al pacchetto di solaio o addirittura al solo pacchetto non strutturale.
Nel primo parere, la Regione affermava quindi di non ritenere possibile il reimpiego dell’aliquota di carico rimossa per la realizzazione di elementi non strutturali degli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti e pavimenti, e che è indispensabile eseguire le verifiche di stabilità. Il Comune comunicava dunque alla controinteressata l’esito del controllo sulla pratica edilizia e sugli aspetti strutturali, visto che la documentazione presentata era risultata incompleta (su massetti, asseverazione e analisi dei carichi).
Ma secondo il ricorrente, nonostante ciò, l’Ente locale non coinvolgeva l’ufficio regionale né imponeva di acquisire l’autorizzazione sismica in sanatoria, e neppure inibiva gli effetti della SCIA. In pari data (6/3/2020) la controinteressata depositava la relazione tecnica contenente l’analisi dei carichi e le asseverazioni mancanti.
Seguiva un altro giro di pareri, dove si osserva che i divisori interni sostituiti con elementi di cartongesso più leggeri diminuiscono l’impegno statico del solaio e dunque vi è un miglioramento delle condizioni di sollecitazione.
Secondo il ricorrente, l’Ente sovraordinato si adeguava all’interpretazione proposta dal Comune, modificando indebitamente l’elenco delle lavorazioni indicato nella DGR 2272/2016 come tassativo (senza l’avallo della Giunta regionale).
Massetto, demo-ricostruzione, autorizzazione sismica mancante: le contestazioni
In definitiva, il ricorrente censura il provvedimento comunale del 2 luglio 2020, che ha concluso in senso favorevole il procedimento di verifica sui lavori edilizi presso l’unità immobiliare anche sulla scorta del parere regionale sugli interventi privi di rilevanza sismica.
Le violazioni segnalate sono quelle ex artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, l’erronea applicazione degli artt. 9 e 11 della L.r. 19/2008, della DGR 2272/2016, delle NTC 2018, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, arbitrarietà e illogicità manifesta, sviamento, con riguardo sia alla realizzazione del massetto di 10 cm. su un impalcato di 1.850 mq. (profilo edilizio) che sulla demolizione di 200 tonnellate di tramezze e loro sostituzione con elementi in cartongesso privi di resistenza (profilo strutturale e sismico).
Tra le tante motivazioni, segnaliamo:
- la pratica di autorizzazione sismica è esclusa per opere dichiarate prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (cfr. asseverazione del progettista ex art. 9 della L.r. 19/2008), mentre la DGR n. 2272/2016 afferma la tassatività degli elenchi dei casi esclusi e per quelli contrassegnati dal codice “L2” è necessario predisporre la documentazione già indicata che dia conto della riconducibilità alle ipotesi normative;
- il massetto è stato posato senza alcun preventivo assenso, circostanza che introduce già un vizio di legittimità negli atti assunti;
- il provvedimento fa impropriamente riferimento agli elementi costituenti divisori demoliti, estranei alla previsione che focalizza la valutazione sugli impalcati in quanto tali, il loro peso iniziale e quello conseguente alle opere eseguite, senza evocare i carichi; l’intervento non può superare il limite del 5% e non può avvalersi della diversa nozione di “carico sopportato dall’impalcato”;
- non sono state acquisite le verifiche di regolarità sismica e la valutazione di sicurezza, che le Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018 esigono per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo;
- la valutazione di sicurezza è necessaria per demolire 200 tonnellate di tramezze e sostituirle con elementi in cartongesso, e avrebbe dovuto investire gli effetti della variazione della rigidezza sulla struttura (totalmente omessa e mai menzionata nella richiesta di chiarimenti alla Regione);
Demolizione delle tramezzature con sostituzione con pareti in cartongesso: la difesa
Dopo aver citato i calcoli effettuati dal progettista incaricato e le risultanze delle perizie effettuate sull'edificio, il Tar Bologna ricorda che la Direzione Regionale competente in materia sismica ha precisato che l’eventuale incremento di peso complessivo nell’impalcato derivante dalla rimozione/sostituzione di elementi non strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso.
E' stato inoltre incaricato un professionista tecnico per verificare se il fabbricato sia a "imminente rischio crollo". Secondo l'ingegnere, il rischio non sussiste e, sulla diminuzione della rigidezza e resistenza strutturale del primo piano, si sostiene che le demolizioni hanno interessato tutte le tramezzature interne (ordinari laterizi forati, rivestite con intonaco da ambo i lati) dell’unità immobiliare destinata a ufficio occupante il primo piano del fabbricato, con esclusione di elementi strutturali, tamponature esterne verso le strade, tamponature esterne verso cortili e chiostrine, tamponature in adiacenza agli edifici limitrofi, tamponature dei corpi scala e dei nuclei degli ascensori. Dette tramezzature sono state ricostruite con la tecnica del cartongesso (pareti a struttura metallica e lastre di gesso rivestite). A suo parere non si registra “un significativo rischio di manifestazione del fenomeno del piano debole correlabile all’intervento edilizio..., per una serie di circostanze”, in quanto occorrono elementi concomitanti:
- piano terreno con assenza o significativa riduzione delle tamponature esterne tra le maglie del telaio strutturale, con sproporzione con quanto realizzato ai livelli superiori;
- edifici in zone nelle quali il livello di sismicità è particolarmente elevato;
- tenore costruttivo economico.
Le tramezzature interne rimosse, per consistenza e collocazione, integrano un insieme di elementi non strutturali esiguo rispetto alla cospicua rilevanza della struttura e degli altri elementi non strutturali (tamponature) che restano inalterati al primo piano.
Dette tramezzature erano costituite da ordinari laterizi forati intonacati senza accorgimenti che le collegassero alle strutture se non essere semplicemente addossate alle stesse. Pertanto “.. non si ritiene che le tramezzature fossero in grado di interagire con la struttura aumentandone capacità e rigidezza, talchè la loro rimozione possa aver determinato una consistente riduzione delle prestazioni della struttura”.
Assume anche che, per quanto detto e mostrato, “voler introdurre il contributo delle tramezzature interne nella valutazione della rigidezza e della risposta sismica dell’edificio appare un’impropria forzatura tecnica, …”.
Dopo aver fatto riferimento alle osservazioni del CTU di parte, riafferma che “… non ricorrano i presupposti tecnici per inferire una collaborazione tra l’intero complesso delle tramezzature interne e le strutture del fabbricato in questione, tale da poterne modificare in modo significativo la risposta sismica”.
Il parere regionale integrato è quindi coerente con quanto disposto dalla normativa nazionale, in particolare dalle Norme Tecniche per le Costruzioni punto 3.1.3 (ma anche con la logica tecnica), nel riferimento a interventi plurimi e al cumulo dei loro effetti. Tra le riduzioni di carico possibili, quella derivante da una scelta di tramezzature più leggere potrebbe essere riguardata come la più auspicabile, dal momento che riduce carichi più o meno uniformemente distribuiti rispetto a quelli, ad esempio, di un massetto, e caratterizzati da un baricentro posto più in alto: non vi è dunque ragione per non prendere atto del chiarimento della Regione Emilia Romagna.
In definitiva, alla luce delle argomentate delucidazioni tecniche racchiuse nei due elaborati peritali deve essere rigettato il profilo di gravame relativo sia agli effetti della demolizione delle tramezze, sostituite da pareti in cartongesso (profilo della rigidezza), sia al corretto apprezzamento del cumulo degli effetti derivanti da tutti i carichi nel punto considerato (avallato dal secondo parere reso dalla Regione).
Normativa antisismica, che confusione: si può 'derogare' una legge statale?
Segnaliamo che, sul punto, lo stesso Ing. Federici ha pubblicato un lungo approfondimento su Lexambiente, ricordando a chiare lettere che la normativa sismica non è derogabile da DGR.
L'articolo parte proprio dalle affermazioni della DGR Emilia Romagna, propedeutiche alla sentenza del Tar Bologna di cui abbiamo parlato nel pezzo, analizza nel dettaglio le regole attuali, contestando le conclusioni della sentenza in parola.
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