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Ricostruzione privata post-sisma: approvata la sanatoria ad ampio raggio coi condoni per gli abusi. I dettagli

Terremoto: ok del Senato alle sanatorie per la ricostruzione privata nelle zone terremotate. Previste semplificazioni, sanatoria sismica su edifici abusivi e difformità, deroghe sulle SOA

Via ai condoni edilizi nelle zone terremotate: come funziona la maxi-sanatoriaIl Senato della Repubblica ha approvato l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle con dentro un vero e proprio "pacchetto sanatorie sismiche" per la ricostruzione privata nei territori colpiti dai terremoti del'agosto 2016 e seguenti.

Il pacchetto di misure, incorporate nel testo del decreto-legge n.55/2018 che ora va alla Camera, è a dire il vero ampio e variegato. Nella versione ufficiale del decreto dello scorso 28 maggio, erano state prorogate "solo" le misure a favore di sostegno alla popolazione (famiglie, imprese, dipendenti pubblici) in scadenza. Per tutte le altre misure a carattere derogatorio, di semplificazione e di sanatoria sugli interventi di ricostruzione privata si rimandava appunto al lavoro delle Camere e del nuovo Governo, espressione delle elezioni politiche del 4 marzo.

Ecco alcune novità di rilievo:

  • sanatoria sulle difformità edilizie. In caso di "lievi difformità edilizie" riscontrate su edifici distrutti e danneggiati dentro i comuni del cratere - a causa di interventi effettuati prima del sisma senza aver presentato la Scia - sarà possibile presentare una richiesta di contributo insieme a una "segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria" (in deroga al dpr 380/2001), "avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione". In virtù di ciò, il proprietario dovrà pagare una sanzione variabile tra i 516 e i 5.164 euro, determinata dal Rup comunale "in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso". Non solo: si dovrà versare anche la sanzione prevista dall'art.34, comma 2-ter TUE, incrementata del 5%, per i casi di difformità tra realizzazione e progetto autorizzato dal comune. In alcuni casi, infine, si può chiedere l'autorizzazione paesaggistica con una tolleranza fino al 2% di difformità sui volumi realizzati rispetto al progetto originario;
  • interventi di immediata esecuzione: proroga termine richiesta contributi. Per la ricostruzione privata imminente, viene fissato un nuovo termine ultimo per presentare la richiesta di contributo (il precedente era scaduto al 30 aprile): tale dead-line può essere portata dal commissario alla ricostruzione al massimo fino al 31 luglio 2019. La richiesta andrà presentata agli Uffici speciali per la ricostruzione e se l'ntervento su un edificio che si trova in aree definite di particolare interesse non è "immediatamente autorizzabile" le carte andranno depositate entro 150 giorni dall'approvazione del piano attuativo oppure entro 150 giorni dalla deperimetrazione approvata dalla Regione. In ultimo, scatta la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la compilazione delle schede Aedes da parte dei tecnici incaricati;
  • sanatoria casette: l'installazione viene ricondotta nell'ambito delle attività di edilizia libera previste dal TUE nel caso di interventi temporanei a carattere emergenziale. La sanatoria riguarda sia i proprietari (o parenti fino al terzo grado), sia usufruttuari, sia i titolari di diritti reali di godimento. I proprietari dovranno smantellare la casetta entro 90 giorni dalla dall'ordinanza di agibilità dell'immobile danneggiato. Inoltre, in questi casi, insieme alla domanda di contributo è richiesta una apposita garanzia o fideiussione;
  • sanatoria sismica abusi edilizi. Assume particolare rilievo la sanatoria sulle difformità sismiche che riguardano gli immobili per i quali è stata fatta domanda di sanatoria in occasione di uno dei tre precedenti condoni edilizi, ma che non è stata condotta a termine. Il "condono speciale" scatta, quindi, per tutti gli edifici danneggiati o distrutti dal sisma sul territorio delle quattro regioni del Centro Italia: la certificazione di idoneità sismica può essere sostituita da una perizia del tecnico incaricato il quale può firmare un certificato di idoneità statica ai sensi del DM 15/05/1985 (disposizioni sugli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive). Attenzione: se il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato porta a un "risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno";
  • deroghe alle distanze dal confine stradale. E' consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione di non pregiudicare la sicurezza stradale;
  • materiali di scavo: il periodo in cui viene consentito il trasporto e il deposito dei materiali di scavo provenienti dai cantieri allestiti per realizzare le strutture di emergenza in appositi siti di deposito intermedio passa da 18 a 30 mesi. I siti devono essere individuati in modo da garantire appositi livelli di sicurezza ambientale;
  • contributi pubblici per la ricostruzione privata. Allargamento del perimetro, con inclusione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'adeguamento energetico e antincendio negli edifici (distrutti o danneggiati). Il contributo viene esteso anche alla ricostruzione di edifici non allacciati alle reti di servizi pubblici e agli immobili collabenti dichiarati di interesse culturale;
  • danni lievi: riparazione veloce. Viene stabilito che per gli interventi di riparazione di edifici con lievi danni, i progetti possono riguardare non solo l'intero edificio ma anche singole unità immobiliari, con l'asseverazione del progettista.