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Ricostruzione post-sisma privata: tutte le regole aggiornate su subappalto, cottimo, ribassi e requisiti SOA

Nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del codice dei contratti pubblici, ma occorre invece applicare le norme del codice civile (capo VII, Titolo IV), del Testo unico dell’edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento

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Con parere pubblicato il 20 aprile 2021, il Commissario per la Ricostruzione fornisce alcuni, interessanti chiarimenti su quesiti relativi all’applicazione delle norme sui contratti pubblici nella ricostruzione privata, nonché su subappalto, cottimo, soglia massima di ribasso e requisiti Soa.

Nel parere, in primis, si evidenzia che nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del codice dei contratti pubblici, ma occorre invece applicare le norme del codice civile (capo VII, Titolo IV), del Testo unico dell’edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento, fatte salve le norme speciali in tema di concessione del contributo e di disciplina degli interventi (art.12 DL 189/2016, come novellato dal DL76/2020-Semplificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020).

Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la disciplina degli appalti dei lavori, nelle diverse fasi e svolgimenti, per la quale gli Uffici speciali della Ricostruzione non devono attingere ai principi e alle regole del codice dei contratti pubblici.

Del resto, si sottolinea, l'art. 6 comma 12 del DL 189/2016 stabilisce  che: “Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2,del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (civ. Sez. Unite, Ord. 31.10.2019, n. 28213) secondo cui “…da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest’ultima che il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 6. che la mancanza del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa”.

Si ribadisce che ciò vale per i diversi temi ricorrenti nella prassi, ossia, ad esempio, per gli istituti della qualificazione dei concorrenti, per le procedure di affidamento, per i criteri di scelta dell’offerta, per la disciplina dei raggruppamenti tra imprese, per l’avvalimento, per il subappalto.

Nel parere, quindi, vegono affrontati in maniera specifica le discipline di:

  • subappalto;
  • soglia massima di ribasso;
  • cottimo;
  • Requisiti SOA per imprese associate in raggruppamento temporaneo d’impresa per l’esecuzione di lavori nella ricostruzione privata.

 

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