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Ricostruzione post sisma: chiarimenti su scadenze e proroghe per gli interventi nelle zone del cratere

La nota della RPT per fare chiarezza in merito all’Ordinanza commissariale che disciplina scadenze e proroghe per gli interventi di ricostruzione post sisma

La nota della RPT fa chiarezza in merito all’Ordinanza commissariale che disciplina scadenze e proroghe per gli interventi di ricostruzione post sisma

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La RPT (Rete Professione Tecniche), nell’ormai imminente scadenza dei termini per gli interventi d’immediata esecuzione, previsti dall’ordinanza commissariale n. 81/2019 del 27 giugno 2019 ha inviato una nota chiarificatrice al dott. geol. Piero Farabollini (Commissario del governo), nonché ai responsabili della ricostruzione delle regioni del cratere ing. Wanda D’Ercole (Direttrice ad interim USR Lazio), ing. Cesare Spuri (Direttore USR Marche sede di Ancona), arch. Alfiero Moretti (Coordinatore USR Umbria) e dott. Vincenzo Rivera (Direttore USR Abruzzo sede di Teramo), con la quale si intende chiarire la corretta interpretazione dell’Ordinanza citata.

Interventi di immediata esecuzione

L’art.1 dell’ordinanza, infatti, disciplina la “proroga interventi di immediata esecuzione” di cui all’art.8 del decreto legge 189/2016 fissando, in assenza di diversa interpretazione del testo, la data del 30 settembre 2019 come termine ultimo entro il quale trasmettere, tramite PEC, al Commissario straordinario ed ai vice Commissari, il conferimento dell’incarico al professionista per la presentazione della pratica.

Dal complessivo tenore delle disposizioni normative applicabili si evince tuttavia che il termine di presentazione delle domande non scada il 30 settembre p.v., ma il 31 dicembre 2019. Da ciò deriva che lo spirare del termine del 30 settembre p.v. di per sé non possa recare una sanzione di inammissibilità o di perdita del contributo eventualmente già ricevuto.

Viceversa, solo e soltanto il superamento della data del 31 dicembre 2019 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’ultimo capoverso del comma 4 dell’art.8 del decreto legge 189/2016 e pertanto l’impossibilità da parte dei committenti di avvalersi di procedure agevolate per la ricostruzione dei propri immobili e l’obbligo, al fine di attuare gli interventi di ripristino, di avvalersi delle procedure “ordinarie” previste dall’art.12 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi e relative Ordinanze di attuazione.

Ferme restando le scadenze previste ad oggi dalle Normative Nazionali per i cd. danni lievi fissate al 31 dicembre 2019.

Per le altre tipologie di danni, la Rete, visto lo stato attuale di attuazione delle procedure per la ricostruzione, auspica con forza una adeguata proroga da parte del Governo che tenga conto dell’effettiva quantità di pratiche necessarie per garantire la ricostruzione e delle relative tempistiche per la presentazione ed approvazione delle stesse.