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Ricostruzione post-calamità, approvato nuovo DDL: lo Stato pagherà i danni agli immobili

Il disegno di legge introduce lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

Il Consiglio dei Ministri n.61/2023 del 5 dicembre, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Il testo (lo schema è scaricabile in allegato) - si legge nella nota emanata dal Governo - introduce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività che si rendono necessarie, nelle fasi conclusive e successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi.

Il DDL introduce, in merito, lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

 

DDL Ricostruzione: l'obiettivo

Si va a definire un quadro molto articolato che porta a un unico testo nazionale per tutti i tipi di calamità naturali.

Il Commissario alla Ricostruzione, entro 6 mesi dovrà predisporre un 'piano generale pluriennale' da sottoporre al vaglio del Governo. Lo 'stato di ricostruzione di rilievo nazionale' durerà 5 anni (possibile proroga a 10).

 

Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento

Nello stato di previsione del MEF sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione.

 

Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali

Entro 18 mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, i comuni approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

  • a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione;
  • b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione;
  • c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

 

Ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione.

Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui sopra, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione, assegnate e disponibili sulla contabilità speciale, e nel rispetto dei criteri, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

  • a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
    • 1) interventi di immediata riparazione, da realizzarsi con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
    • 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
    • 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
  • b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.


Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all’esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l’evento calamitoso.

 

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

L’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

  • a) la scheda AeDES redatta a norma, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall’autorità statale competente;
  • b) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
  • c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

 

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, i soggetti attuatori sono:

  • a) le Regioni;
  • b) il Ministero della cultura;
  • c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d) l'Agenzia del demanio;
  • e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Riassumendo...

Le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contributo fino al 100% saranno definite con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. Sarà il Commissario straordinario a stabilire la priorità degli interventi in base alle tipologie dei danni.

In ogni caso i lavori strutturali dovranno essere 'tesi' all'efficientamento energetico e all'architettura eco-sostenibile.


LO SCHEMA DI DDL RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA' E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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