Ricostruzione di un rudere: è ristrutturazione edilizia o nuova costruzione? Le discriminanti
Tar Liguria: la ricostruzione di un rudere è un'ipotesi di ristrutturazione edilizia se è possibile accertarne la preesistente consistenza, altrimenti è nuova costruzione
Abbiamo un intervento di recupero e riqualificazione di un fabbricato ma come facciamo a sapere se si tratta di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione? Quel che discrimina è l'accertamento della preesistente consistenza: ce lo ricorda il Tar Liguria nella sentenza 782/2019, dove si rimarca che in nessun caso, pertanto, la ricostruzione di un rudere può rientrare nella categoria del restauro e risanamento conservativo (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 16 maggio 2017, n. 692; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 luglio 2015, n. 1764).
La sanatoria edilizia non ammette la nuova costruzione
Su un vecchio fabbricato sono state eseguite opere non previste dal progetto pertanto si chiede la sanatoria: come si evince dalla relazione tecnica allegata all’istanza, le opere in questione hanno comportato l’innalzamento del fabbricato (per la creazione di un “vuoto sanitario” di cm 50 circa sotto il pavimento) e la sostituzione della copertura con modifica dell’inclinazione della falda (per raggiungere il livello della gronda dell’edificio contiguo). Era compresa nell’istanza di sanatoria anche la realizzazione di un muretto di delimitazione del cortile avente altezza di cm 90.
Il Comunenon accoglieva l'istanza di sanatoria: secondo l'Ufficio urbanistico le opere che ne formavano oggetto, riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, si porrebbero in contrasto con le previsioni della l.r. Liguria n. 30/1992 che, nelle zone soggette a vincolo decaduto, non ammettono interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo.
Nonostante le osservazioni presentate dai ricorrenti con note a firma del proprio legale, il comune ha definitivamente respinto l’istanza di sanatoria edilizia (fatta eccezione per il muretto di delimitazione del cortile) con provvedimento nel quale si afferma che “l’intervento in oggetto si configura in realtà come nuova costruzione non avendo rispettato i criteri di ristrutturazione edilizia con apparenti modifiche di sagome e di sedime”.
Recupero e ricostruzione di un rudere
Il recupero o la ricostruzione di un rudere - osserva il Tar - è riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia, qualora sia possibile accertarne la preesistente consistenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 giugno 2019, n. 3162). Sn mancano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da ricuperare, allora si tratta di nuova costruzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 settembre 2017, n. 1167).
E' quindi legittimo il provvedimento comunale col quale è stata respinta l'istanza di sanatoria edilizia relativa ai lavori sul predetto rudere: il Tar osserva che, pur in assenza di aumenti volumetrici, le opere oggetto dell’istanza di sanatoria hanno sicuramente comportato incisive modifiche della sagoma dell’edificio, in ragione della modifica della copertura nonché della sopraelevazione dell’intero corpo di fabbrica.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, la mancata conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente, tra cui la sagoma, comporta che l’intervento fuoriesca dalla categoria della ristrutturazione edilizia, configurando una nuova costruzione. Le opere in questione, pertanto, sono state correttamente qualificate nel provvedimento finale; in ogni caso, esse non possono essere certamente ricondotte alla categoria del restauro e risanamento conservativo, sicché eccedono la soglia degli interventi consentiti nella zona in cui ricade l’edificio dei ricorrenti.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
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