Riconoscimento del rapporto di lavoro: ispettore di cantiere e contratti di collaborazione coordinata e continuativa
I contratti di collaborazione coordinata continuativa sono una forma di lavoro parasubordinato che offrono ai liberi professionisti un significativo grado di autonomia nella gestione delle modalità e dei tempi di lavoro, pur mantenendo la necessità di un coordinamento con il committente. La discussione si approfondisce con la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 30649/2024), che ha affrontato la questione della qualificazione di un contratto a progetto di un geometra come rapporto di lavoro subordinato.
Comprendere i contratti di collaborazione coordinata continuativa
A volte i liberi professionisti si trovano a doversi confrontare con i contratti di collaborazione coordinata continuativa (Co.Co.Co.), che rappresentano una forma di lavoro parasubordinato. Questa tipologia di contratto viene utilizzata quando altre forme contrattuali non sono adeguate. Essa permette al lavoratore di possedere una notevole autonomia, consentendogli di gestire modalità e tempi di lavoro senza vincoli definiti, anche se deve essere garantito sempre un coordinamento tra lavoratore e committente, per rispettare obiettivi e scadenze.
Le caratteristiche principali dei contratti di collaborazione coordinata continuativa includono:
- l’autonomia gestionale in quanto il collaboratore non ha un orario fisso e non segue direttive rigorose come un dipendente;
- il coordinamento con il committente poiché l'attività deve integrarsi con l'organizzazione del committente, pur non essendo soggetta al controllo tipico del lavoro subordinato;
- la continuità della prestazione in quanto il rapporto è duraturo e non episodico, a differenza del lavoro occasionale.
Dal punto di vista fiscale il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e a contribuzione previdenziale presso la gestione separata INPS. Dopo la riforma del Jobs Act con decreto attuativo DLGS 81/15, l'uso di contratti di collaborazione è stato limitato per evitare che mascherino rapporti di lavoro subordinato.
In particolare la riforma del Jobs Act si concentra sul mercato del lavoro ed è stata introdotta in Italia tra il 2014 e il 2015.
A chiarire quando contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nasconda in realtà un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando si tratta di professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione a un albo professionale, è la sentenza della Corte di Cassazione n.30649/2024.
Ispettori di cantiere: la riconduzione del rapporto di lavoro alla subordinazione
Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa con una sentenza importantissima relativamente al ricorso presentato da un ricorrente, ossia un geometra iscritto all’albo professionale, contro ANAS S.p.A., riguardante la qualificazione del rapporto di lavoro come ispettore di cantiere.
Il ricorrente ha discusso la natura del rapporto di lavoro instaurato con ANAS S.p.A., sostenendo che il contratto a progetto stipulato, fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infatti, egli reclamava l’inquadramento nel profilo professionale di ispettore di cantiere, con posizione economica e organizzativa B del CCNL di categoria (ossia una classificazione presente in alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) italiani).
Inoltre, il ricorrente chiedeva la riammissione al lavoro, il pagamento delle retribuzioni maturate e l’adeguamento della posizione contributiva e previdenziale.
Il ricorrente ha presentato quindi appello alla corte d’appello di Roma, che ha confermato in parte la decisione del tribunale respingendo le richieste depositate nel ricorso e ritenendo che il contratto a progetto fosse legittimo e che l’attività svolta rientrasse nell’ambito delle professioni intellettuali infatti “(…) la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 ss. d. lgs. n. 276/2003, per effetto della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 61 con riguardo alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (…)”.
Il ricorrente ha quindi presentato appello alla Corte di Cassazione che ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello. In particolare, la Cassazione ha sottolineato che “(…) la sottoscrizione, nel caso in esame, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ai sensi degli artt. 61 ss. d. lgs. n. 276/2003, tra la società e l’originario e odierno ricorrente, già iscritto all'Albo dei Geometri, non viola alcun divieto per un iscritto ad albo professionale di sottoscrivere un contratto a progetto, salvi gli obblighi nei Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 confronti dell’ordine professionale di appartenenza; invero, il ricorrente ha allegato di essersi cancellato dalla Cassa di Previdenza di categoria (necessaria per l’esercizio dell’attività professionale), chiedendo di documentare ciò in reazione alla difesa di controparte, secondo le schema circolare di allegazione - eccezione – rispettiva prova, caratteristico del processo del lavoro (…)".
Quindi la deroga prevista per le professioni intellettuali (art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003) non va ad escludere automaticamente l’applicabilità della disciplina del lavoro a progetto, ma richiede un’analisi concreta delle mansioni effettivamente svolte.
La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorrente, pur essendo iscritto all’albo dei geometri, non era iscritto alla cassa di previdenza di categoria, dimostrando di non esercitare più la professione in modo autonomo. Questo elemento, unito alle mansioni di ispettore di cantiere svolte per ANAS, avrebbe dovuto portare a una verifica più approfondita della natura del rapporto, che poteva configurarsi come un lavoro subordinato dissimulato da un contratto a progetto.
Inoltre, la Cassazione ha rilevato che, sebbene l’attività di ispettore di cantiere possa rientrare nell’ambito delle professioni intellettuali, è necessario accertare se le mansioni svolte fossero effettivamente riconducibili a un progetto specifico o se, invece, configurassero un rapporto di lavoro subordinato, infatti “(…) la distinzione tra le ipotesi di assenza di individuazione di uno specifico progetto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che si considerano in tal caso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (difetto genetico e formale) e le ipotesi di rapporto formalmente instaurato a progetto che venga in concreto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, che si trasforma nella Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 6 corrispondente tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (difetto funzionale e sostanziale); 10. tale è quindi l’ambito del giudizio introdotto dal ricorrente, da verificare in concreto, tenendo conto che la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 27388/2019);(…)”.
La sentenza ha quindi sottolineato l’importanza di un’analisi concreta delle mansioni e delle condizioni di lavoro, soprattutto in casi in cui si sospetta una dissimulazione del rapporto di lavoro subordinato attraverso contratti atipici. Infine la Corte ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame della controversia.
Tale sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, in particolare per le figure professionali come l’ispettore di cantiere, sottolineando l’importanza di un’analisi concreta delle mansioni svolte e delle condizioni di lavoro.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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