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Revisione NTC al vaglio dell’UE: per ANDIL presenti ancora diverse criticità

Per l’Associazione dell’Industria dei Laterizi permangono ancora alcune criticità nel testo aggiornato delle NTC, ricevuto - [TRIS] notification 2017/43/I - dalla Commissione europea il 6 febbraio 2017.

Per l’Associazione dell’Industria dei Laterizi permangono ancora alcune criticità nel testo aggiornato delle NTC e ricevuto dalla Commissione europea il 6 febbraio 2017.
Per questo ANDIL presenterà il proprio parere anche presso la Commissione Europea.
 
Nel testo aggiornato delle NTC, trasmesso alla Commissione europea per il completamento della procedura d’analisi, vengono confermate tutte le modifiche principali rispetto alla versione ad oggi in vigore (D.M. 14/01/2008) che riguardano più da vicino l’industria dei laterizi per muratura, sia le positive che quelle negative.
 
In merito a queste ultime, al fine di un auspicato perfezionamento delle norme, sono state presentate alMinistero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) le osservazioni della Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi ed, in considerazione dell'importanza dei temi in questione, ANDIL intende esprimere il proprio parere anche presso la Commissione europea, manifestando le "criticità" che ancora permangono nel testo delle NTC.
 
Con il supporto della Federazione europea del laterizi (TBE) e della ceramica (Cerame Unie), entro i termini previsti saranno quindi sottoposte, nella sezione “Stakeholders Contributions” del sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS), le seguenti considerazioni dell’industria dei laterizi.
 
La "relazione illustrativa" redatta dal MIT commenta i lavori di revisione del testo normativo e dettaglia le motivazioni delle modifiche introdotte nell’ultima versione delle NTC.
 
Tuttavia, con riferimento al sistema di muratura con blocchi rettificati (giunti orizzontali sottili) ad incastro verticale con tasca di malta riempita, nella suddetta "relazione illustrativa" non viene chiarito il motivo del vincolo fissato per l’uso di tale sistema.
In particolare, la relazione illustra l'introduzione al § 4.5 dei "giunti di malta sottili (spessore compreso tra 0.5 mm e 3 mm) e/o di giunti verticali a secco" e giustifica la relativa limitazione d'impiego: "si evidenzia che la muratura realizzata con giunti verticali a secco è presente negli Eurocodici e nelle Appendici nazionali pubblicate dopo il DM 14/01/2008. Comunque, in considerazione del fatto che tale tipo di muratura presenta una resistenza a taglio inferiore a quella realizzata con giunti verticali riempiti di malta e capacità deformative sotto azioni sismiche inferiori a quelle della muratura con giunti verticali riempiti, il relativo impiego è stato limitato alle zone a bassa sismicità per edifici fino a 2 o 3 piani, a seconda del grado di sismicità." (v.estratto 1). Viene dunque spiegata la ragione della limitazione sul giunto verticale a secco.
Al § 7.8 la limitazione d'uso a zone a bassa sismicità - più precisamente, per edifici caratterizzati allo SLV, da agS ≤0,15 g - viene specificata anche per i giunti orizzontali sottili, in generale! Su tale aspetto, invece, non è presente nella relazione alcuna utile spiegazione … (v. estratto 3).  Con quest’ultima limitazione risulta che, anche se il sistema di muratura prevede la tasca di malta riempita (equivalente al sistema tradizionale, come riconosciuto dall’aggiornamento delle NTC), quando il giunto orizzontale è sottile potrà essere usato solo in zone con livello di pericolosità minima o bassa ovvero in un territorio molto ristretto.
Riscontrare che il testo aggiornato delle NTC, dopo le ripetute segnalazioni al MIT e a tutti gli alti Enti competenti, contenga tuttora queste inaccettabili penalità è molto deludente; a fronte poi delle numerose validazioni sperimentali e delle concrete dimostrazioni di buon comportamento durante i recenti terremoti (v. Dossier di approfondimento).
 
Ulteriore precisazione va formulata sugli elementi costruttivi non strutturali; nella “relazione illustrativa” del MIT si dice che al § 7.2.3 "sono stati chiariti i compiti delle varie figure coinvolte (progettista, direttore lavori e fornitore/installatore) per ciò che concerne la progettazione e l'installazione antisismica degli elementi costruttivi non strutturali." (v. estratto 2). Non è assolutamente un chiarimento, anzi emerge un evidente confusione sulla definizione delle tipologie "assemblate" e "costruite in cantiere" che predispone a pericolose distorsioni del mercato.