Revisione codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020: tante altre attività di costruzione devono chiudere! Ecco quali
Il decreto del 25 marzo 2020 del MISE ha operato una revisione dei Codici ATECO di cui Allegato I del DPCM 22 Marzo, modificando ed integrando la lista di attività essenziali cui non si applica la misura della sospensione
Si continua a navigare a vista, al ritmo da un decreto, un aggiornamento e un modulo di autodichiarazione al giorno, ai tempi dell'emergenza Coronavirus.
L'ultima novità riguarda la revisione dell'Allegato I del DPCM 22 marzo 2020 operata dal DM 25 marzo 2020 del MISE, che opera una revisione modificando ed integrando la lista di attività essenziali cui non si applica la misura della sospensione.
NB - alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Le novità per il settore delle costruzioni
- 42.91 - Costruzione di opere idrauliche quali: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse eccetera, dighe e sbarramenti - dragaggio di idrovie;
- 42.99.09 - Costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici);
- 42.99.10 - Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all’aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine).
In allegato la lista delle attività, di interesse diretto e/o indiretto per la filiera del cemento e del calcestruzzo, autorizzate e quelle espunte (REALIZZATA DA FEDERBETON CONFINDUSTRIA)