Sostituzione di infissi su tettoia chiusa su due lati: serve il permesso di costruire (e non la CILA) se si crea nuovo volume edilizio
Consiglio di Stato: poiché il manufatto preesistente non era perfettamente chiuso su tutti i lati, non poteva essere considerato un volume edilizio, con la conseguenza che l’intervento realizzato ha, incontrovertibilmente, creato nuova cubatura, assentibile solo con permesso di costruire.
Per eseguire interventi di restauro e risanamento conservativo su una tettoia, costituita in origine da due pareti verticali e da un tetto a falde, con i due restanti prospetti delimitati da setti murari e grate in ferro, basta una CILA o serve il permesso di costruire?
A questa domanda risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 8681/2022 dello scorso 11 ottobre, che si occupa del ricorso del privato contro l'ordinanza di demolizione ingiunta dal comune per aver provveduto al sopracitato intervento presentando, appunto, una semplice CILA.
L'intervento edilizio del contendere
L'intervento edilizio di cui si discute corrisponde alla realizzazione dei seguenti interventi su fabbricato preesistente adibito a tettoia aperta:
- chiusura di tre aperture preesistenti tramite la installazione di infissi del tipo a battente in alluminio anodizzato color nero con vetro di cui due riguardanti gli accessi aventi ampiezza rispettivamente di mt 3.20 e mt. 2.10, e la terza su altro lato costituita da una finestra apribile di mt. 1.58 di larghezza;
- apposizione – sulle due porte di accesso al locale – di grate in ferro apribili.
Tutto nasce dal tipo di tettoia
Col primo motivo di ricorso, si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nell’escludere che prima dei lavori sanzionati il manufatto oggetto d’intervento si presentasse come una mera tettoia priva di rilevanza volumetrica.
E invero, affinché una struttura edilizia coperta possa configurare un volume edilizio sarebbe sufficiente che la stessa sia costituita da un piano di base e da due superfici verticali contigue, rientrando, invece, nella nozione di tettoia aperta qualora i lati aperti fossero tre.
Col secondo motivo si lamenta invece che il Tribunale avrebbe errato a respingere la censura con cui era stata contestata la carenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione ripristinatoria.
Si afferma in sentenza che “quel che viene ad essere colpito non è l’intervento di sostituzione degli infissi, o altre opere minori di manutenzione/ristrutturazione, bensì l’intervento di vera e propria costruzione, nel senso di creazione di nuova volumetria”.
Tuttavia, le opere realizzate consisterebbero nella mera installazione di “infissi in alluminio” e nell’apposizione di “grate in ferro” sulle aperture presenti nei prospetti del fabbricato, non riconducibili né agli interventi di “nuova costruzione”, né a quelli di “ristrutturazione edilizia pesante”: gli unici per cui sarebbe consentito disporre la rimessione in pristino.
Niente da fare: il ricorso non merita accoglimento e la demolizione è legittima, sostiene Palazzo Spada, in quanto il fabbricato, prima dei lavori eseguiti, era totalmente chiuso da pareti verticali solo su due lati, mentre nei restanti due erano presenti unicamente setti murari molto parziali e grate in metallo che non arrivavano sino al tetto di copertura.
Dunque, poiché il manufatto preesistente non era perfettamente chiuso su tutti i lati, non poteva essere considerato un volume edilizio, con la conseguenza che l’intervento realizzato ha, incontrovertibilmente, creato nuova cubatura (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. VI, 17/5/2022, n. 3857).
Quindi è una questione di volume edilizio
In definitiva, rileva il Consiglio di Stato, ai fini della configurabilità di un volume edilizio occorre, infatti, che una struttura coperta sia delimitata su tutti i lati da superfici verticali stabili e idonee a determinare la completa chiusura dello spazio interno.
Il riferimento alle menzionate norme del regolamento comunale edilizio e del regolamento edilizio-tipo è, invece, inconferente, visto che esse si limitano a fissare la nozione astratta di tettoia, mentre nel caso che occupa ciò che rileva è il diverso concetto di volume.
Nel descritto contesto, correttamente il Comune ha ingiunto la rimozione degli elementi utilizzati per tamponare totalmente le due pareti su cui in precedenza erano collocate le grate, posto che, come più sopra rilevato, gli elementi di chiusura installati erano idonei a creare nuova cubatura, non realizzabile mediante semplice CILA.
In altre parole, come correttamente rilevato dal Tribunale, oggetto della sanzione non è la sostituzione di infissi, ma ciò che l’installazione di questi ha determinato, ovvero la creazione di nuova volumetria.
LA SENTENZA 8681/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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