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Restauro conservativo: l’imposta agevolata al 10% è allargata. Ecco come funziona

Agenzia delle Entrate: chiarimenti importanti sui progetti di restauro conservativo ai quali si applica l'imposta agevolata del 10%

Restauro conservativo: il corretto funzionamento

E' un chiarimento particolarmente importante, quello contenuto nell'istanza di interpello n. 49/2019 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 12 febbraio scorso, sulla corretta applicazione del numero 127-quaterdecies) della tabella A, parte terza allegata al dpr 633/72 per quel che riguarda l'Iva agevolata al 10% sui progetti di restauro conservativo.

Nell'ambito di un progetto di recupero e restauro di un complesso architettonico ex caserma da adibire a deposito librario di una biblioteca alle forniture di scaffalature per contenere i libri e arredi vari, montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportunatamente integrate nel pavimento, e che una volta messe in opera non possono essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell'edificio, si applica infatti l'aliquota Iva del 10%.

Tali forniture fanno, infatti, parte di un insieme sistematico di opere che consentono la destinazione d'uso della ex caserma a deposito librario e, pertanto, possono considerarsi accessorie poiché integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo a cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, lettera c del dpr 380/2001.

Restauro conservativo: la corretta configurazione

L'art.3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001 stabilisce che per “interventi di restauro e di risanamento conservativo” si intendono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.

Agevolazione 10% e beni particolari

L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
 
La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Ricordiamo che il DM 29 dicembre 1999 specifica che i ‘beni significati’ sono quei beni il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanzarispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Il DM elenca come beni significati: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.

Beni significativi: ma tapparelle, zanzariere e inferriate?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
 
I classici esempi sono l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza, che sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi.
 
Ma, nel caso in cui le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%.
 
Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, il Fisco ha precisato più volte che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.

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