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Restauratore di beni culturali: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulla prova di idoneità

Il decreto del MIBAC stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico indirizzo

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Con decreto n.112 del 10 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 15 ottobre 2019, il Ministero dei Beni Culturali ha ufficialmente regolamentato la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali.

A chi sono rivolte le prove

Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'art.29, comma 9-bis, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai sensi dell'art.10 della legge 137/2002, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'art.182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

Le specifiche del decreto

Il decreto tratta nel dettaglio:

  • i requisiti di accesso alle prove (art.2);
  • la domanda di partecipazione e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità (art.3);
  • le prove di esame (art.4);
  • la composizione e i compiti delle Commissioni (art.5 e 6);
  • lo svolgimento delle prove di esame (art.7);
  • l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali (art.8).