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Restauratore di Beni culturali, come conseguire la qualifica? Cosa sapere sull'Esame di Stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che disciplina le nuove modalità per lo svolgimento dell'esame di stato per la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi del art. 182, comma 1-quinquies, del "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), nonché il bando per poter sostenere le prove di idoneità. Novità e modalità per presentare la domanda di partecipazione nell'articolo.

Il 18 aprile 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie generale n.91 del 18.04.2024)  il D.M. n. 52 del 17 gennaio 2024, emesso dal Ministero della Cultura di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono stabilite le nuove modalità per sostenere le prove di idoneità, aventi valore di Esame di Stato abilitante, per conseguire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Il provvedimento è entrato in vigore il 3 maggio 2024.

Il presente decreto è stato emesso al fine di provvedere anche ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 10 agosto 2019 con l'obiettivo di affrontare le criticità emerse in merito alla nomina e composizione della Commissione, nonché allo svolgimento delle prove di idoneità e adattamento logistico delle stesse alle attuali esigenze economiche e organizzative delle amministrazioni coinvolte.

 

Prove di idoneità per acquisire la qualifica di Restauratore di beni culturali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 48 del 14/06/2024 il bando per le prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell’articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). I candidati hanno 60 giorni per presentare la domanda di partecipazione, corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti e dalla ricevuta di versamento della tassa di iscrizione destinata alla copertura degli oneri relativi alla procedura.

Le prove di idoneità sono aperte a:

  • Coloro che possiedono la qualifica di collaboratore restauratore/tecnico del restauro di beni culturali ottenuta tramite il bando pubblico dell'11 settembre 2014 (ai sensi dell’art. 182, comma 1-sexies, del Codice).
  • Coloro che possiedono determinati titoli di studio conseguiti entro il 30 giugno 2012 o, per gli iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012, entro il 31 dicembre 2014, come specificato nell’art. 2, comma 1, lettera b) del bando.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata telematicamente, pena l'esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile al seguente LINK entro il 13.08.2024.

Si sottolinea che attualmente è in vigore il regime transitorio per la qualificazione alla professione di restauratore di beni culturali, come stabilito all'art. 182 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004.

Si specifica che la qualifica di restauratore di beni culturali si acquisisce direttamente - quindi senza sostenere la prova di idoneità avente valore di Esame di Stato abilitante - con il conseguimento di Diploma rilasciato dalle Scuole di alta formazione e studio del Ministero della Cultura (presso ICR, OPD, ICPAL); Diploma di Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR02) o titolo equiparato; Diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (Codice DASLQ01).

 

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Restauratore di beni culturali: requisiti per sostenere l'esame di abilitazione alla professione

Secondo il D.M. n. 52 del 17 gennaio 2024, sono ammessi a sostenere la prova di idoneità, avente valore di esame di stato abilitante, alla professione di restauratore di beni culturali, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice;

b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito:

1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico);
4) le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali);
5) i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni;
6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331;
7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali);
8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).

 

Restauratore Beni Culturali: novità sull'esame di Stato

 

NOVITA' SULLE PROVE D'IDONEITA'

Come previsto dall'art.4 del D.M. n. 52 del 17 gennaio 2024, le prove d'esame saranno così articolate:

  • Per i candidati in possesso della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, la prova di idoneità consiste in una PROVA TEORICA, somministrata DA REMOTO mediante una piattaforma dedicata. La prova consisterà in un test in 60 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 60 minuti sulle materie riportate nell'allegato B del regolamento e sulla legislazione dei beni culturali. I quesiti della prova teorica sono proposti dalle Università, dalle Scuole di alta formazione del Ministero della cultura (SAF) e dalle Accademie accreditate ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87.
  • Per i candidati che, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, è prevista una PROVA TECNICA. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito complesso a risposta aperta e argomentata, relativo a un intervento di progettazione in materiali e metodi, concernente uno dei settori di cui all'Allegato A al presente regolamento, da svolgersi in novanta minuti.

    In caso di scelta di due settori di competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti complessi, a risposta aperta e argomentata e relativi a due interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta minuti.

    La prova tecnica si svolge IN PRESENZA presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

    I quesiti della prova tecnica sono proposti dall'Istituto centrale per il restauro, dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro «Alfonso Gallo».

Le prove di idoneità, che variano a seconda dei soggetti candidati di cui alla lettera a) e b) dell'art. 2, si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a 60/100. Ove la prova tecnica sia articolata in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende acquisita con il conseguimento, in ciascun quesito, del punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

 

ULTERIORI SPECIFICHE

Il D.M. n.52 del 17 gennaio 2024 garantisce lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca. Allo scopo, la Commissione è integrata da un esperto di lingua tedesca.

 

SETTORI DI COMPETENZA SOGGETTI A SPECIALIZZAZIONE

L'allegato A del DM n.52 del 17 gennaio 2024 elenca rispettivamente i 12 settori di competenza soggetti a specializzazione, ovvero:

  1.  Materiali lapidei, musivi e derivati;
  2. Superfici decorate dell'architettura;
  3. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
  4. Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
  5. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
  6. Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
  7. Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
  8. Materiali e manufatti in metallo e leghe;
  9. Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei;
  10. Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
  11. Strumenti musicali;
  12. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

mentre nell'allegato B del medesimo decreto sono elencati i settori scientifico-disciplinari e i settori artistico-disciplinari di riferimento.

 

NOVITA' SULLA NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà composta da 11 membri, quattro membri in più rispetto al vecchio D.M. n.112 del 10 agosto 2019.

Il D.M. n.52 del 17 gennaio 2024 specifica che entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l'invio delle domande da parte dei candidati, sarà nominata la Commissione esaminatrice delle prove di cui all'articolo 4, che avrà sede presso il Ministero della cultura e sarà composta da undici membri, di cui:

  • nr. 1 membro con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente;
  • nr. 4 membri scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della Cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 87 del 2009;
  • nr. 4 membri designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B al presente regolamento, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;
  • nr. 2 membri da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della Cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.

Una volta che sarà nominata la Commissione tramite apposito decreto, questa avrà 60 giorni per formare gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame. Gli elenchi saranno pubblicati con avviso pubblico sui siti internet istituzionali del MIC e del MUR.

Secondo l'art. 5, comma 6, del D.M. n.52 del 17 gennaio 2024, la Commissione esaminatrice, ha il compito di:

  • definire i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati:
    1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;
    2) capacità di impostazione interdisciplinare;
    3) padronanza lessico-tecnica;
    4) svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, nei termini stabiliti;
    5) corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata.
  • predispone le prove di cui all'articolo 4 sulla base dei quesiti proposti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4;
  • al termine delle prove di idoneità, predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura.

 

Acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali

I candidati che avranno superato le prove di idoneità di cui all'articolo 4 del D.M. n. 52 del 17 gennaio 2024, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali» e saranno inseriti nell'elenco dei Restauratori dei Beni Culturali pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della Cultura, come previsto all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L’elenco dei Restauratori di Beni Culturali comprende i restauratori:

  • in possesso di diploma conseguito presso i corsi abilitanti all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali;
  • in possesso della qualifica ottenuto in base alle disposizioni transitorie dell’art.182 del d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • in possesso di qualifica estera riconosciuta in Italia a seguito di apposito decreto della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero.

 

Restauratore Beni Culturali: il profilo professionale

Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.

A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza e interpreta i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione e allo stato di conservazione dei beni. Progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi di restauro e conservazione dei beni. Esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro. Dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro e svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.

Fonte: Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali.

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