Responsabilità solidale: Il ruolo del Direttore dei Lavori
Il Direttore dei Lavori (DL), nel contesto della realizzazione di opere edili, non si limita solo a supervisionare l'esecuzione dei lavori ma ne rappresenta anche il garante. Egli, infatti, verifica che l'opera sia realizzata a “regola d'arte”, prevenendo potenziali danni derivanti da difetti strutturali e tecnici di esecuzione. Attraverso l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 18929/2024, si può evidenziare come la responsabilità del DL sia solidale a quella dell'appaltatore, con le dovute conseguenze del caso.
Il Direttore dei Lavori: vigilanza e responsabilità
Il Direttore dei Lavori (DL) è una figura tecnica il cui compito è quello di vigilare e garantire che un’opera venga realizzata a regola d’arte.
Le responsabilità, così come il livello di pressione a cui tale figura tecnica è sottoposta, sono innumerevoli, soprattutto perché i compiti della direzione dei lavori non sono relativi solo all’effettiva esecuzione dei lavori nel rispetto dei dettami progettuali, ma riguardano anche i danni che potrebbero derivare nella non corretta esecuzione dell’opera. Non a caso quando si tratta di appalti la situazione si complica, infatti il DL deve segnalare il nascere di situazioni anomale riscontrate nel corso dei lavori, così come deve segnalare i relativi accorgimenti per garantire che l’opera risulti prima di difetti strutturali.
L’esperienza, la crescita professionale, la diligenza sono requisiti essenziali per ottemperare alle mansioni che fanno capo a tale figura tecnica, la competenza professionale è infatti il pilastro fondamentalo affinché il tecnico non rischi conseguenze legali per il lavoro svolto.
A tal proposito diventa illuminante la sentenza della Corte di Cassazione n. 18929/2024, che rimarca come vada condannato l’operato del DL può diventare solidale con la cattiva condotta di un appaltatore.
La solidità della responsabilità del Direttore dei Lavori
Le responsabilità del Direttore dei Lavori non decadono e, per errori di esecuzione inerenti all’operato dell’appaltatore, le conseguenze vengono attribuite in solido con l’impresa/e esecutrice/i. Ciò viene rimarcato con la sentenza n. 18929/2024 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso promosso dal Direttore dei Lavori in un appalto condominiale, confermando la sua responsabilità (insieme all’appaltatore) per i gravi difetti riscontrati nella realizzazione di un immobile a Catania.
La vicenda riguarda i lavori di ristrutturazione eseguiti in un condominio per i quali sono state riscontrate delle anomalie relative agli stati di avanzamento lavori, ai difetti costruttivi e alla mancata applicazione di penali per ritardi nella consegna.
A causa di quanto sopra, l’amministratore pro-tempore del condominio cita in giudizio il titolare dell’impresa edile appaltatrice, il Direttore dei Lavori e l’ex amministratore condominiale.
Il percorso giudiziario ha un’evoluzione molto articolata, fino a giungere in Corte di Cassazione la quale ribadisce che “i compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, che l’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l’appaltatore (…)”, quindi il controllo relativamente all’esecuzione dei lavori deve essere attivo e non può essere solo una mera supervisione.
Inoltre la Corte chiarisce che “rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici (pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi”.
In particolare, il Direttore dei Lavori deve sempre verificare la conformità al progetto, al capitolato e alle regole dell’arte, così come prevenire difetti, mediante gli opportuni accorgimenti tecnici volti a correggere errori prima che essi si consolidino.
In tale contesto la Cassazione dichiara che “(…) il direttore dei lavori ne risponde in solido con l’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008). Ne deriva che l’attività̀ del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.
Quindi, nel caso in essere, il Direttore dei Lavori non essendosi opposto alle modalità esecutive scorrette dell’appaltatore, non segnalando tempestivamente i vizi al committente e omettendo le verifiche tecniche su elementi critici (pilastri, terrazze, facciate), ha generato una condotta scorretta e corresponsabile dell’errato operato dell’appaltatore. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso promosso dal Direttore dei Lavori, confermando la sua condanna al risarcimento dei danni per i difetti costruttivi in solido con l’appaltatore.
La sentenza sottolinea e rimarca fortemente che le responsabilità del Direttore dei Lavori non si limitano a un ruolo passivo, essendo una figura tecnica garante della corretta esecuzione dell’opera, con responsabilità per gli eventuali difetti costruttivi (qualora evitabili con comprovati e opportuni accorgimenti tecnici) evidenziati dalla committenza. Inoltre, la mancata adozione di misure preventive come sopralluoghi frequenti, ordini scritti all’appaltatore ne integra la colpa per condotta scorretta e connivente.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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