Ambiente | Rifiuti | Territorio
Data Pubblicazione:

Responsabilità nell'inquinamento diffuso

L'inquinamento diffuso rappresenta una problematica ambientale caratterizzata dalla contaminazione di suolo, acque e aria proveniente da fonti multiple e distribuite su ampie aree, piuttosto che da singoli siti contaminati. Il MASE ha fornito chiarimenti in merito alle responsabilità degli enti pubblici nel contesto dell'inquinamento diffuso e nell'applicazione dell'onere reale per la contaminazione delle acque sotterranee.

L’inquinamento diffuso

L'inquinamento diffuso è una contaminazione ambientale proveniente da molteplici fonti distribuite su un'area estesa, piuttosto che da una singola fonte concentrata.

Esso può interessare varie matrici ambientali, come:

  • il suolo;
  • le acque superficiali e sotterranee;
  • l'aria.

Le cause che determinano tale problema sono varie come ad esempio le attività industriali, agricole o urbane, le quali rilasciano contaminanti in modo continuo e disperso nel territorio.
Per sopperire a ciò il DLGS n.152/2006 ha definito cosa si intende per inquinamento diffuso, in particolare l'art. 239, comma 3 attribuisce alle Regioni la responsabilità di regolare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nelle aree colpite da inquinamento diffuso.

Secondo la normativa vigente, costituiscono onere reale sui siti contaminati gli interventi effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, il quale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

Le spese possono essere esercitate nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile (comma 3 dell’art. 253).

Naturalmente, a seguito dell’esecuzione degli interventi richiesti, il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito. Nel caso in cui il proprietario non sia responsabile dell’inquinamento e abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, può rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.

Per quanto concerne gli interventi di bonifica dei siti inquinati, essi possono essere assistiti da appositi finanziamenti pubblici entro il limite massimo del 50% delle spese e soltanto qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.

Con l’interpello n. 113903/2024 il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) fornisce ulteriori chiarimenti in merito a tale questione.

 

Chiarimenti dal MASE su bonifica e oneri reali

La Regione Toscana ha inviato un interpello, n. 113903/2024, al MASE chiedendo delucidazioni in merito a due tematiche, ossia:

  • l'inquinamento diffuso, sottolineando la necessità di chiarire quale ente pubblico sia obbligato ad intervenire qualora si presenti tale problematica non ricondotta a uno specifico sito contaminato;
  • l'istituto degli oneri reali e privilegi speciali in relazione alla contaminazione delle acque sotterranee, come stabilito dal DLGS 152/2006.

In merito al secondo punto, il dubbio espresso dalla regione Toscana riguarda l’applicazione dell’onere reale nei registri immobiliari, considerando le difficoltà legate alla localizzazione dell’area contaminata, specialmente in presenza di falde acquifere di natura dinamica che rendono incerta l’individuazione precisa del sito contaminato.

In merito alle questioni poste, il MASE tiene a ribadire in primis le varie definizioni che la stessa normativa fornisce in merito alla contaminazione del territorio, viene infatti ricordato come secondo l'art. 240, comma 1, lett. e, del DLGS n. 152 del 2006, un sito contaminato è definito come un'area in cui i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) superano i limiti stabiliti, mentre all’art. 240, comma 1, lett. r), del medesimo decreto si definisce l’inquinamento diffuso come contaminazione causata da fonti non identificabili singolarmente.

Relativamente al primo quesito il MASE chiarisce che l'art. 239, comma 3, del DLGS n. 152/2006 attribuisce alle regioni la responsabilità di disciplinare, attraverso piani specifici, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nelle aree con inquinamento diffuso, mantenendo ferme le competenze e le procedure per i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN).
Inoltre secondo l'art. 303, lettera h), del DLGD 152/2006, la normativa sulla tutela risarcitoria non si applica a danni da inquinamento diffuso, a meno che non si possa stabilire un nesso causale con le attività specifiche. Visto che non si può attribuire la responsabilità di bonifica a un soggetto specifico a causa della mancanza di un nesso causale, gli interventi di bonifica vengono considerati come iniziative pubbliche, finanziate dalla pubblica amministrazione. Mentre in assenza di normative diverse, tali interventi e i costi ad essi associati sono di competenza delle Regioni, secondo quanto stabilito dal DLGS n. 152 del 2006.

Infine il MASE, sempre relativamente al primo punto, cita anche il parere della Corte di Giustizia, la quale ha affermato come l'inquinamento diffuso non sia limitato a spazi o operatori specifici.
Quindi in conclusione le regioni diventano responsabili della pianificazione e dell’attuazione delle misure di risanamento ambientale, identificando i soggetti attuatori e le risorse necessarie.

Mentre per quanto riguarda l’onere reale (secondo quesito), l’art. 253 del DLGS n. 152 del 2006 stabilisce che esso venga applicato ai siti contaminati definiti come “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.

La normativa richiede che queste informazioni, comunicate agli uffici competenti, siano riportate:

  • dal certificato di destinazione urbanistica;
  • dalla cartografia;
  • dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.

Solo con l’analisi di rischio, che determina le CSR, si possono individuare:

  • i contaminanti indicativi;
  • le sorgenti;
  • le vie di esposizione.

Un elemento fondamentale è la scelta del punto di conformità per le acque sotterranee, che deve garantire il ripristino dello stato originale del corpo idrico, consentendo tutti i suoi usi potenziali, come previsto dalla normativa.

In conclusione, l'onere reale ha una duplice funzione:

  • garantire il recupero delle spese di bonifica;
  • prevenire l'arricchimento del proprietario del bene.

Secondo l’interpretazione del MASE, anche in caso di contaminazione limitata alle sole acque sotterranee, l'onere reale rimane applicabile. Gli elementi da considerare per l'iscrizione dell'onere reale nei registri immobiliari includono:

  • i risultati dell'analisi di rischio riportati nel certificato di destinazione urbanistica;
  • il progetto di bonifica relativo alle aree contaminate;
  • l'obiettivo di evitare l'arricchimento del proprietario, in accordo con i principi civilistici.

Naturalmente l’opinione fornita dal MASE vede queste considerazioni come pertinenti e valide in relazione al contesto normativo e giurisprudenziale attuale, il quale ha l’obiettivo di garantire una gestione efficace della contaminazione ambientale e della tutela della salute pubblica.

 

L'INTERPELLO DELLA REGIONE TOSCANA E LA RISPOSTA DEL MASE SONO SCARICABILI IN ALLEGATO.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Allegati

Ambiente

Con questo Topic sono raccolte le news e gli approfondimenti che riguardano l’ambiente e quindi la sua modifica antropica, così come la sua gestione e salvaguardia.

Scopri di più

Rifiuti

Un rifiuto è un materiale o un oggetto che viene considerato inutile o non più utilizzabile per il suo scopo originale. I rifiuti possono essere...

Scopri di più

Territorio

Con questo Topic "Territorio" abbiamo voluto raggruppare le news e gli approfondimenti che riguardano questi argomenti.

Scopri di più

Leggi anche