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Responsabilità e Competenze del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)

L'autore, con oltre vent'anni di esperienza nella professione di Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), intende attraverso questo articolo mettere in luce le responsabilità e le competenze richieste ai Consulenti Tecnici d'Ufficio nel corso dell'adempimento degli incarichi a loro affidati dal giudice. Va sottolineato che il CTU, nell'adempiere al suo incarico, assume responsabilità di natura disciplinare, civile e penale, aspetto non sempre noto a tutti.

Il nuovo Regolamento per i Consulenti Tecnici d’Ufficio

Con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento per i consulenti tecnici di ufficio. Il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2023 ed è entrato in vigore il 26 agosto 2023.

Il provvedimento in oggetto segue il decreto legislativo n. 149/2022 e completa l’attuazione della L.206/2021 (c.d. riforma Cartabia) di riforma del processo civile con riferimento alle specializzazioni, ai requisiti, alla formazione ed alla tenuta dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici.

 

Sulla responsabilità nell’esecuzione dell’incarico e professionalità del C.T.U.

Nell'art. 3 del DM 109/2023 - "Contenuto dell’albo” - si riporta che per ogni consulente, oltre alla categoria e specializzazione, titolo di studio, Ordine / Collegio / Associazione / Ruolo d’iscrizione, data d’inizio dell’attività professionale, numero d’incarichi conferiti e quelli revocati, è richiesto (punto e) il possesso di competenze nell’ambito della conciliazione e (punto f) il conseguimento di un’adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente.

È rilevante il richiamo alle competenze del consulente (che tuttavia, come vedremo di seguito non sono ritenute obbligatorie) relative alle materie della conciliazione, dei profili procedimentali sia processuali che dell’attività dell’ausiliario.

Sulla conciliazione si è finalmente aperto il riconoscimento dell’importanza di tale competenza per il consulente che, oramai costantemente, in applicazione di una prassi diffusa (anche oltre le previsioni normative), è chiamato dai giudici a cercare di far conciliare le parti in giudizio. Altrettanto importante è la conoscenza dei profili procedimentali che ogni consulente deve possedere al fine di rendere utilizzabile la propria opera peritale per il giudice evitando vizi formali e sostanziali del mandato.

Su questi aspetti è importante sottolineare il contributo determinante che le categorie professionali hanno portato in sede di audizioni nella fase legislativa presso il ministero. Da evidenziare anche il riferimento al numero di incarichi conferiti ed eventualmente revocati nell’indirizzo di esaltare i fattori di affidabilità e professionalità dell’ausiliario.
In questo articolo, desidero concentrarmi non tanto sul nuovo regolamento per i Consulenti Tecnici d'Ufficio, quanto sulle loro responsabilità nell'esecuzione dell'incarico conferito loro dal giudice e sulla dimostrazione della loro professionalità.

Il Codice di rito (libro primo - capo III) inquadra il Consulente Tecnico di Ufficio (d'ora in avanti C.T.U.) tra gli ausiliari del giudice e dedica alla sua funzione l'art. 61 c.p.c., il quale così recita: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al comma 2, e dell'art. 13 e ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali.

La funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), una volta nominato, consiste nell'assistere il giudice nella risoluzione di questioni di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise - in punto di diritto - domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.
In tali circostanze, quando il giudice ne ritiene necessaria la nomina, la funzione del C.T.U. è quella (v. art. 191, comma 1, c.p.c.) di dare risposta, utilizzando la propria specifica competenza tecnica, ai quesiti che il giudice gli pone nello stesso provvedimento di nomina.

L'attività del C.T.U. è disciplinata dall'art. 62 c.p.c., il quale spiega che il consulente "... compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss." e ora degli artt. 424 e 463.

L'attività del C.T.U. sfocia nella redazione della relazione finale scritta e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice, seguendo l'iter tracciato dall'art. 195 c.p.c..

 

Per ulteriori approfondimenti...
Il nuovo Albo Nazionale dei CTU: le novità

Il DM n. 109/2023 del 11 agosto ha istituito l'Albo unico dei CTU, dando attuazione a parte della riforma Cartabia. Introdotte, nello specifico, diverse novità: 5 anni di esperienza professionale come requisito, continuatività dell'attività e aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione. Le aree di competenza e specializzazioni sono aumentate, con la possibilità di iscriversi in più campi. È stata introdotta la certificazione UNI come prova alternativa di esperienza. I CTU potranno richiedere sospensioni volontarie. 

 

Il Consulente Tecnico d'Ufficio: ruolo e funzioni

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (o C.T.U.) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.

Scopo del C.T.U. è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del C.T.U., questi deve assolvere il compito fondamentale di "bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o C.T.P.) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni.

Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta.

Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare, è importante che il C.T.U. faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili.

Il C.T.U. dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:

  • rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
  • essere assolutamente obiettivo nell'espletamento dell'incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile, infatti, che il C.T.U. - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
  • adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure");
  • confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte, se nominati;
  • chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali indagini);
  • può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del C.T.U.

Il Consulente Tecnico di Ufficio risponde ai quesiti posti dal Giudice in base alle prove prodotte ritualmente dalle parti nel processo, in base all'eventuale sopralluogo e in base allo studio del caso in questione. La C.T.U. non può essere esplorativa e sul C.T.U. non incombe l'onere della prova.

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza professionale quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, forestali, periti industriali, geometri, esperti in mobili ed antiquariato, ecc.) tenuti dai tribunali.

Il Giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare C.T.U. anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso, il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l’incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all’Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal C.P.C. per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all’incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l’opera di C.T.U. in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).

L’accettazione dell’incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente:

  • Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.

Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità) del C.T.U. in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della "privacy" delle Parti).

È uso frequente (odierno) che il C.T.U. - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, deve preventivamente inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse. Questa ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame C.T.U." (frequente fino a pochi anni fa).

Per interagire con un ufficio giudiziario, col processo telematico, il C.T.U. deve essere iscritto al registro generale degli indirizzi elettronici.

Naturalmente durante l’adempimento delle proprie funzioni il C.T.U. ha delle responsabilità che ben pochi professionisti sanno se non le espletano come sopra riportato.

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L'articolo prosegue approfondendo sul ruolo e funzione dei C.T.U, sulle responsabilità (disciplinare, civile e penale) che incombono sul consulente nell'adempimento delle proprie funzioni e alcune riflessioni sulla preparazione tecnica e metodologica del CTU.

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