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Responsabilità del costruttore: è esclusa solo con evidente mancanza dei fatti di reato. I dettagli

Abusi edilizi: ecco i paletti della Cassazione per escludere la responsabilità penale del costruttore

Responsabilità del costruttore e abusi edilizi

La responsabilità penale del costruttore, in caso di lavori edilizi, può essere totalmente esclusa nel solo caso di evidente mancanza dei fatti di reato

Il 'paletto, bello grosso, lo mette la Corte di Cassazione nella sentenza 13608/2019 depositata il 28 marzo: di fatto si istituisce il principio di diritto per il quale, nel solo caso di totale difetto della presenza degli elementi del reato, si debba escludere la presenza della responsabilità del costruttore per i reati edilizi commessi nel corso della sua attività.

Opere realizzate senza autorizzazione: dolo, colpa e responsabilità

La Corte d'Appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di prime cure aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un cittadino (costruttore) in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 93 e 95 dpr 380/2001 perché estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art.36 del medesimo dpr, dichiarando altresì non doversi procedere per il reato di cui all'art. 181, comma 1 d.lgs. 42/2004, così qualificata l'originaria imputazione, perché estinto per prescrizione.

Il costruttore, però, ritenendosi comunque esente da ogni responsabilità, dato che la sua condotta sarebbe stata del tutto conforme alla normativa, ricorreva alla corte di Cassazione al fine di ottenere una pronuncia che accertasse il difetto integrale di responsabilità penale, a suo avviso del tutto inesistente nei fatti e nel caso di specie.

Nello specifico, le testimonianze rese nel corso del procedimento, avrebbero, secondo la difesa, evidenziato in maniera indiscutibile come la sua condotta non potesse venire considerata reato, dato che era caratterizzata dall'assenza del dolo, ovvero della mancanza di volontà di realizzare gli illeciti contestati, i quali pertanto non si potevano ritenere configurabili nel caso di specie, conseguendone una totale assenza di responsabilità.

I paletti della Cassazione sulla responsabilità penale del costruttore

La Corte suprema inizia evidenziando che per quanto è dato ricavare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, il giudice di primo grado ha ritenuto suscettibili di sanatoria anche i reati diversi da quello di cui all'art. 44 dpr 380/01, verso i quali il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 36 del medesimo dpr non produce effetti, ma la soluzione erroneamente adottata non può ritenersi maggiormente pregiudizievole per il ricorrente rispetto alla formula assolutoria per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato

L'oggetto del contendere è quindi 'molto' giurisprudenziale: quando si può escludere la responsabilità penale? Per la Cassazione, la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu ()culi», che a quello di «apprezzamento». 

Quindi:

  • deve essere accertata l'esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi, richiesti dalla normativa per la configurabilità del reato, per quel che riguarda l'aspetto oggettivo, si tratta della condotta oggettiva individuata dalla norma quale ad esempio l'erezione di un immobile; tuttavia tale elemento deve essere accompagnato anche da un elemento soggettivo, costituito dal dolo o quantomeno dalla colpa;
  • nel caso di dolo, il soggetto agente deve essere consapevole di tenere una determinata condotta e di volerne gli effetti, mentre nel caso della colpa la condotta del soggetto agente deve essere connotata da imperizia o negligenza.

Solo nell'ipotesi in cui vengano accertati tali elementi si può ritenere di essere in presenza di un reato edilizio con tutte le sue conseguenze anche da un punto di vista sanzionatorio per chi ne abbia realizzato gli elementi costitutivi.

Nel caso di specie non esistono elementi tali che possano far ritenere la mancata esistenza degli elementi fondamentali necessari alla configurabilità del reato, per cui il ricorso è inammissibile.

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