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Rendite catastali per immobili con Superbonus: scattano i controlli dell'Agenzia Entrate

Partono i controlli dell'Agenzia delle Entrate relativi alle rendite catastali per gli immobili riqualificati con Superbonus: il Fisco può inviare al contribuente una comunicazione specifica per sollecitare l'adempimento richiesto.

Abbiamo già dato conto delle nuove regole dell'Agenzia delle Entrate per le plusvalenze da Superbonus introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, ricordando che la Finanziaria ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus.

Alle tali plusvalenze, nello specifico, si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Riassumendo: coloro che hanno ristrutturato una seconda casa, in caso di vendita entro 10 anni dai lavori, si vedranno formare una plusvalenza tassata al 26%, nel proprio reddito.

Per i primi 5 anni, poi, i costi di ristrutturazione non si potranno dedurre - come avviene adesso - dalla plusvalenza, mentre per i 5 anni successivi (cioè dal sesto al decimo) si potranno dedurre al 50%.

 

Plusvalenze Superbonus, ecco le regole del Fisco: prima casa fuori dal perimetro

Niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l'acquisto e la vendita.

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Rendite catastali per immobili riqualificati con Superbonus: i nuovi controlli

Nella circolare si ricorda inoltre che l'articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce modifiche riguardanti le variazioni dello stato dei beni per le unità immobiliari oggetto degli interventi ammessi al Superbonus.

Secondo la nuova normativa, l'Agenzia delle Entrate, basandosi su specifiche liste selettive, verifica se sia stata presentata, ove richiesta, la dichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, del Dm n. 701 del 19 aprile 1994, tenendo conto degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile registrata nel catasto dei fabbricati.

Se tale dichiarazione non risulta presentata, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente una comunicazione specifica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, per sollecitare l'adempimento richiesto, favorendo così la compliance.

In altri termini, il comma 86 dell'art.1 della Manovra 2024, integrando le disposizioni già esistenti in materia, prevede, con specifico riguardo alle unità immobiliari oggetto degli interventi Superbonus di cui all’articolo 119 del DL Rilancio, un potere di verifica del Fisco funzionale a indurre il contribuente all'adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei fabbricati.

Di fatto, quindi, la disposizione di cui al comma 87 introduce, quindi, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.


LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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