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Rendita catastale: chiarimenti su efficacia e utilizzabilità

L'Agenzia delle Entrate chiarisce da quando è efficace la modifica di una rendita catastale di un fabbricato e da quando diventa utilizzabile da un ente impositore per la determinazione dei tributi

Rispondendo ad un quesito di un contribuente, l'Agenzia delle Entrate - sulla Posta di FiscoOggi - ricorda che, in materia di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, l’art. 74 della legge 342/2000 prevede che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati diventano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.

E' quindi dalla data di notifica, che decorre il termine per l’eventuale contestazione dell’atto attributivo o modificativo.

Rendita catastale: chiarimenti su efficacia e utilizzabilità

Utilizzabilità ai fini impositivi

Per quel che riguarda invece l'utilizzabilità a fini impositivi della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica, il Fisco ha ribadito, in linea con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione, che la legge non esclude l’applicabilità della nuova rendita anche per le annualità d’imposta non ancora definite, cioè ancora suscettibili di accertamento, liquidazione, rimborso.

In definitiva: la nuova rendita non può essere utilizzata giuridicamente se non notificata, ma la stessa diventa utilizzabile per la determinazione dei tributi, una volta che è stata notificata, anche per periodi d’imposta non ancora definiti.

 

Rendita catastale: riepilogo al volo

Ricordiamo che la rendita catastale è un valore che è attribuito ad ogni immobile, sia ai fabbricati che ai terreni.

Si tratta, nello specifico, di quella media ordinaria che l'immobile è capace di produrre per sua natura, indipendentemente da quello che poi concretamente produce.

L'art.23 del RD 652/1939 in materia di "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formaline del nuovo catasto edilizio urbano" determina che la rendita catastale costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovrimposte.

In Italia la rendita catastale è un valore fiscale che viene utilizzato per determinare:

  • il valore di un immobile ai fini dell'imposizione diretta e dell'imposta municipale propria (IMU);
  • il valore catastale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale;
  • il valore erariale di un bene e la sua redditività in termini erariali per determinare i valori di applicazione di una tassa o di un'imposta;
  • il valore del reddito fondiario.