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Rendita catastale: chiarimenti del Fisco su comunicazione, rettifica, annotazioni in Catasto

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e le relative annotazioni negli atti del catasto, definendo efficacia e applicabilità della rendita catastale attribuita

Attenzione alle ultime indicazioni del Fisco in materia di catasto, nello specifico rendita catastale e conseguente procedura Docfa correlata.

Con circolare n.7/2022 dello scorso 17 marzo, infatti, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sia per quanto riguarda la natura del termine di 12 mesi previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva (art.1 comma 3 del DM 701/1994), sia circa l’ambito applicativo della disposizione dettate dall’art.74 della legge 342/2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.

Rendita catastale: chiarimenti del Fisco su comunicazione, rettifica, annotazioni in Catasto

Determinazione della rendita catastale: meglio ricordare che...

Prima di tutto, le Entrate ricordano che il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale si innesta con la presentazione, da parte dell’utente interessato, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, secondo le disposizioni del DM 701/1994 e conformemente alle procedure informatiche Docfa, che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.

 

La rettifica della rendita proposta

Richiamando, nello specifico, gli orientamenti in materia della Cassazione sul termine di 12 mesi e la pronuncia n.6218/2020 della Corte Costituzionale, dove si è affermato che un limite temporale alla rettifica o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa di riferimento, il Fisco conferma che il periodo di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta per l’amministrazione finanziaria la decadenza del potere di verifica.

Ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.

 

La decorrenza dell'efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate

Il dubbio è relativo all'utilizzabilità, a fini impositivi, dei valori assegnati o modificati nei periodi anteriori la notifica.

Dalla giurisprudenza di legittimità si ricava, precisa l’AdE, che la locuzione «solo a decorrere dalla loro notificazione» “indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.

L’art.74 della legge 342/2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.

In definitiva, la notifica della rendita non ha forza costitutiva ma soltanto accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile. Bisognerà quindi distinguere:

  • l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata, che corrisponde alla notifica dell’atto attributivo della rendita;
  • l’utilizzabilità della stessa, che invece coincide con il momento a partire dal quale va applicata la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese” e, quindi, suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

 

Le annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. 1, comma 3, del DM 701/1994 - procedure DOCFA

Alla luce di quanto sopra esposto, le Entrate ritengono quindi necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già previste dalle menzionate circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, coerentemente con il portato normativo dell’art. 1, comma 3, del DM 701/1994, che stabilisce che la ("… rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva").

Le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti, come riporta lo schema di pag.8-9 della circolare, scaricabile in allegato.


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