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Remissione in bonis crediti edilizi: entro il 30 novembre vanno effettuate le comunicazioni

Per completare la remissione in bonis del Decreto Cessioni, il contribuente deve versare 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata entro il termine del 31 marzo 2023.

Presto che è tardi: il prossimo 30 novembre, infatti, scade il termine per l'invio delle comunicazioni inerenti l'istituto della remissione in bonis dei crediti edilizi introdotta dal Decreto Cessioni.

Remissione in bonis crediti edilizi: cos'è?

La remissione in bonis è un'opzione introdotta per consentire ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione necessaria per beneficiare dei bonus edilizi.

La scadenza del 30/11 riguarda, fa sapere il Fisco, quei contribuenti che intendevano avvalersi dell'opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023 in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

I due casi in cui si può usufruire della remissione in bonis

In particolare, il DL 11/2023 ha stabilito due nuove situazioni in cui è possibile usufruire di questa remissione:

  1. omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia per la riduzione del rischio sismico: se un contribuente ha effettuato spese per la riduzione del rischio sismico a partire dal 2022 e non ha presentato l'asseverazione di efficacia entro il termine stabilito, può comunque avvalersi della detrazione fiscale. L'asseverazione può essere inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Oppure, se si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, l'asseverazione può essere presentata prima della comunicazione di opzione;
  2. ritardo nella comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura: se un contribuente non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023 per la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura riguardante le spese sostenute nel 2022 o le rate residue non utilizzate relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021, può usufruire della remissione in bonis. In questo caso, è necessario inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 novembre 2023. Il cessionario del credito d'imposta però deve essere un soggetto qualificato, come banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Come perfezionare la remissione in bonis

Per completare la remissione in bonis, il contribuente deve versare 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata entro il termine del 31 marzo 2023.

Se un contribuente ha inviato più comunicazioni di cessione del credito in ritardo ma ha versato un unico importo di 250 euro anziché 250 euro per ciascuna comunicazione, è possibile versare le ulteriori somme dovute per completare la remissione in bonis anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, a condizione che sia eseguito entro il termine del 30 novembre 2023.

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