Remissione in bonis cessione del credito e asseverazione sismica: quando si può sanare il ritardo pagando 250 euro
Il Decreto Cessioni prevede due casi in cui vige l'istituto della remissione in bonis: per la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico e per la tardiva effettuazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.
All'interno della maxi-circolare 27/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, una parte di sicuro interesse è quella dedicata all'istituto della "remissione in bonis".
Le Entrate ricordano infatti che gli articoli 2-ter e 2-quinquies del DL 11/2023 (Decreto Cessioni), introdotte in fase di conversione del provvedimento stesso, individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012.
Le due ipotesi di remissione in bonis del Decreto Cessioni
Queste le due ipotesi previste dal DL 11/2023 e approfondite dal Fisco:
- se il contribuente non ha presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell'agevolazione prevista nei casi d'interventi volti alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus e Supersismabonus);
- se la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, nel caso in cui il contratto di cessione del credito d'imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato, non è stata effettuata.
Remissione in bonis per la mancata presentazione dell'asseverazione sismica
Il contribuente può beneficiare, attraverso la remissione in bonis, della detrazione delle spese relative al Sismabonus e al Supersismabonus.
Le Entrate evidenziano che nel Decreto Cessioni è stata introdotta una norma d'interpretazione autentica volta a definire il «termine di presentazione della prima dichiarazione utile» entro cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis: nello specifico, si tratta della «prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione (…)».
Ne deriva che le spese sostenute a decorrere dal 2022, agevolabili tramite Sismabonus e Supersismabonus, possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.
Remissione in bonis della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito
La novità del DL Cessioni prevede la possibilità di avvalersi della remissione in bonis anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'art.3, comma 10-octies, del DL 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1434/2023, non sia stata effettuata entro il 31 marzo 2023 perché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.
In questo caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
Attenzione: questa eccezione - spiega il Fisco - è subordinata alla condizione che il cessionario del credito d'imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art.106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all'articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).
Il versamento di 250 euro si riferisce a ogni singola comunicazione
La cifra è specificata dall'art.2 del DL 16/2012: si tratta del minimo della sanzione stabilita all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 471/1997 ed è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente.
Andrà quindi effettuato un versamento di 250 euro per ogni comunicazione di cessione del credito non effettuato entro il 31 marzo 2023.
Infine, si evidenzia che qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
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