Regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli ma senza inedificabilità assoluta
Sentenza della Cassazione interviene sul cosiddetto terzo condono della regione Sicilia
La regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli ma senza inedificabilità assoluta è ammissibile: lo ha stabilito la Sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 della Legge regionale della Sicilia del 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo) ed in via conseguenziale l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 2, e 2.
Preliminarmente ricordiamo che l’art. 1 della L.R. 19/2021 ha introdotto l’art. 25 bis (“norma di interpretazione autentica”) alla L.R. 16/2016 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Con il suddetto art. 25 bis, il Legislatore regionale ha inteso fornire un’interpretazione autentica dell’art. 24 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15, in base alla quale lo stesso si interpreta “nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Si ricorda che l’art. 24 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 ha attuato in Sicilia il cosiddetto terzo condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con riguardo alla disciplina del condono edilizio, la Corte ha quindi precisato che lo spazio di intervento, affidato al legislatore regionale, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)».
Con riferimento al caso in esame la Corte, pertanto, ha precisato che “assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d)”.
Fonte ANCE CATANIA
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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