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Regolamento UE Prodotti da Costruzione: la Camera approva il DL, previsti controlli e sanzioni

L’Aula della Camera ha concluso l’esame della Legge di delegazione europea 2015 (C.3540). In dettaglio, a seguito delle dichiarazioni finali, l’Aula ha approvato il provvedimento con 314 voti favorevoli, 80 contrari e 99 astenuti. All’interno del DL l’articolo 8 dedicato al Regolamento UE per le norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il disegno di legge dovrà ora essere trasmesso al Senato e assegnato alle Commissioni competenti.

L’Aula della Camera ha concluso l’esame della Legge di delegazione europea 2015 (C.3540). In dettaglio, a seguito delle dichiarazioni finali, l’Aula ha approvato il provvedimento con 314 voti favorevoli, 80 contrari e 99 astenuti. All’interno del DL l’articolo 8 dedicato al Regolamento UE per le norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il disegno di legge dovrà ora essere trasmesso al Senato e assegnato alle Commissioni competenti. 
 
L’articolo 8 contiene una delega al Governo per l’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
 
Questo nuovo regolamento sui prodotti da costruzione sostituisce la direttiva 89/ 106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonchè di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l’armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere.
 
La maggior parte dei contenuti tecnici del regolamento sono applicabili dal 1o luglio 2013.
Sono entrate, comunque, immediatamente in vigore dal 24 aprile 2011 alcune parti del regolamento ed in particolare:
  • articoli 1 e 2 – oggetto e definizioni;
  • articoli da 29 a 36 e appendice IV riguardanti gli organismi di valutazione tecnica (TAB);
  • articoli da 39 a 55 riguardanti gli organismi notificati (NB);
  • articolo 64 riguardante il comitato permanente per le costruzioni.
Il regolamento, nell’abrogare la direttiva 89/106/CEE, chiede agli Stati membri di mettere tempestivamente in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena applicabilita? del regolamento stesso che si è realizzata dal 1o luglio 2013.
 
La delega in esame, pertanto, si propone di porre in essere gli strumenti legislativi necessari alla piena attuazione del regolamento, riordinando, al contempo, il settore dei prodotti da costruzione per mezzo della:
a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell’Italia in seno al comitato di cui all’articolo 64 del regolamento e al gruppo di cui all’articolo 55 del regolamento;
b) costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attivita? delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l’uniformita? e il controllo dell’attivita? di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale TAB ai sensi dell’articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento nonchè delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento;
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all’articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all’organismo unico nazionale di accreditamento, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge n. 234 del 2012;
h) previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d) e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento;
i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il decreto legislativo delegato;
l) salvaguardia della possibilità di adottare un regolamento governativo, nelle materie comunque non riservate alla legge e già disciplinate con regolamento, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento.
 
ed ecco quindi l’Articolo 8 del Disegno di Legge
ART. 8.
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio).
 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’interno, con le procedure di cui al-l’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
 
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo e? tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princi?pi e criteri direttivi specifici:
a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell’Italia in seno al comitato di cui all’articolo 64 del regola- mento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l’uniformita? e il controllo dell’attivita? di certificazione e di prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 non- che? determinazione delle modalita? di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorita? notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affi- dati mediante apposite convenzioni all’organismo unico nazionale di accredita- mento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita? delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/ 2011;
i) abrogazione espressa delle disposi zioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
l) salvaguardia della possibilita? di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/ 2011 con successivo regolamento governa tivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e gia? disciplinate mediante regolamenti.
 
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque de- nominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.
 
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princi?pi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
 
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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