Regolamento UE 305/2011: alcuni chiarimenti e le domande più frequenti
Regolamento UE 305/2011: alcuni chiarimenti e le domande più frequenti
Dallo scorso 1° luglio è completamente in vigore il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 che sostituisce la vecchia Direttiva 89/106/Cee.
Dopo oltre venti anni di applicazione della direttiva e della marcatura CE sui prodotti, si è ritenuto di rivedere la legislazione vigente avendo in mente i seguenti principi guida: chiarezza, semplificazione, credibilità e armonizzazione.
La domanda che ci si pone è se per gli operatori del settore si tratta di una semplice evoluzione o piuttosto di una rivoluzione. La risposta può essere diversa a seconda del soggetto interessato.
Per i produttori di materiali, infatti, poco cambia, almeno per il momento: dovranno fornire insieme al prodotto la “dichiarazione di prestazione” in sostituzione della precedente “dichiarazione di conformità”.
Sicuramente qualche innovazione sarà introdotta quando nelle norme armonizzate saranno presenti i criteri per rispettare il settimo requisito base introdotto dal regolamento, ovvero l’uso sostenibile delle risorse naturali. La marcatura CE dovrà essere apposta soddisfacendo, secondo quanto prescritto nelle norme armonizzate, anche questo requisito base che dovrebbe tener conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della loro durabilità e dell’uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. Si dice esplicitamente che si dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto. È quindi necessario che i produttori si predispongano per tempo per tenere in considerazione nella marcatura CE anche gli aspetti ambientali dei prodotti.
Più volte abbiamo ribadito che la sostenibilità nelle costruzioni è il futuro, e anche il nuovo regolamento lo conferma.
Per i distributori di materiali, invece, è una vera e propria rivoluzione: nella vecchia direttiva non avevano un ruolo esplicito, che ora invece viene loro assegnato e che vedono come un’opportunità per migliorare il mercato, rimuovendo operatori poco corretti o non in regola con la legislazione vigente e, tutto sommato, anche come un’occasione per “nobilitare” il loro ruolo di intermediari tra il mondo professionale, le imprese e i produttori. Occasione che vogliono sfruttare.
Nel nuovo regolamento particolare attenzione è posta anche alla sorveglianza sul mercato, elemento fondamentale per garantirne la piena attuazione. È infatti inutile porre regole se poi nessuno si preoccupa di verificare che siano rispettate.
Crediamo che l’implementazione di un’efficace sorveglianza del mercato possa essere il vero punto di svolta per il mercato delle costruzioni in Italia, soprattutto in questo momento di forte crisi del settore.
E questa sarebbe finalmente la vera rivoluzione!
Marcatura CE dei prefabbricati in calcestruzzo
Segnaliamo alcune novità di questi ultimi mesi in ambito normativo per la prefabbricazione.
Ecco di seguito le nuove norme con i relativi periodi di coesistenza, durante i quali è possibile marcare CE i nuovi prodotti:
Norma armonizzata | Prodotto | Data di inizio periodo di coesistenza | Termine del periodo di coesistenza |
EN 1168:2005+A3:2011 | Solai alveolari | 01/07/2012 | 01/07/2013 |
EN 1317-5:2007+A2:2012 | Barriere stradali | 01/01/2013* | 01/01/2013* |
EN 13224:2011 | Elementi nervati per solai | 01/08/2012 | 01/08/2013 |
EN 14844:2006+A2:2011 | Elementi scatolari | 01/09/2012 | 01/09/2013 |
EN 15050:2007+A1:2012 | Elementi per ponti | 01/12/2012* | 01/12/2012* |
*Non è previsto periodo di coesistenza
Vi è poi la norma, EN 13225 – Elementi strutturali lineari che, oggetto di recente revisione, è già disponibile nella versione 2013 ma per il momento non è ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto, allo stato attuale, non può essere utilizzata per l’apposizione della marcatura CE.
Per la norma EN 13369 – Regole comuni per i prefabbricati di calcestruzzo, anch’essa oggetto di recente revisione, non essendo di per sé armonizzata, non è previsto il periodo di coesistenza e quindi, una volta approvata, sarà immediatamente operativa, solo se il richiamo da altre norme è fatto genericamente a quella norma e non vi è riportato il riferimento alla versione 2004.
Le novità presenti all’interno degli standard sono riassunte nella tabella.
Le novità presenti all’interno degli standard |
EN 1168:2005+A3:2011 Solai alveolari - Scopo: introduzione delle sottomisure, introduzione delle lastre piene fabbricate con lo stesso processo produttivo, estensione della larghezza massima dell’elemento precompresso a 240 cm se in presenza di armatura trasversale - Introdotta la possibilità di utilizzo di barre precompresse termicamente (prima non ammesso) - Considerazioni in merito ai cavi di precompressione fuoriuscenti dal manufatto - Considerazioni in merito alla forma delle tasche verticali per le azioni di taglio orizzontale - Riviste le modalità di verifica a taglio e torsione - La resistenza al taglio da calcolo deve essere confermata da prova al vero - Rivista la resistenza al fuoco per sollecitazioni di taglio - Cambiato il modello di calcolo per la resistenza al fuoco (annex G) - Rimosso l’annex Y inerente i metodi di marcatura e ridondante rispetto all’annex ZA - Introdotto l’annex K, riferito alla precompressione termica |
EN 1317-5:2007+A2:2012 Barriere stradali - Aggiornati i riferimenti alle norme EN1317-2 e EN1317-3 in versione 2010 - Introdotto l’annex C relativo alla resistenza alla rimozione della neve |
EN 13224:2011 Elementi nervati per solai - Scopo: rivisto per coprire esplicitamente anche gli elementi con lastra solo inferiore - Cancellazione del requisito relativo alla planarità - Cancellazione del requisito relativo alla freccia/inflessione - Aggiunta di una regola inerente gli elementi privi di rinforzo a taglio - Adozione di nuovo schema per l’annex ZA con chiarimenti |
EN 14844:2006+A2:2011 Elementi scatolari - Chiarimento dello scopo |
EN 15050:2007+A1:2012 Elementi per ponti - Riduzione dello scopo agli elementi per impalcato da ponte, con esclusione di spalle, archi e pile - Rimosso l’annex Y inerente i metodi di marcatura e ridondante rispetto all’annex ZA |
Infine una doverosa precisazione: non è detto che tutte le novità elencate risultino cogenti ai fini della marcatura CE del prodotto da costruzione.
Perché ciò si verifichi, nell’appendice ZA della norma di riferimento deve essere presente un richiamo, diretto o indiretto, al punto in questione.
Queste ed altre novità concernenti la normativa di prodotto possono essere ulteriormente approfondite anche durante i corsi di formazione ed i seminari che ICMQ organizza presso la sede di Milano e sul territorio. Per maggiori informazioni accedere alla pagina “formazione” del sito www.icmq.it.
La Guida Conforma: un documento “super partes”
Dalla pubblicazione del Regolamento UE 305/2011 in diversi paesi dell’Unione sono state rilasciate varie guide - solitamente da parte di associazioni di fabbricanti già obbligati alla marcatura CE del prodotto - che hanno fornito disamine ed interpretazioni del contenuto del regolamento stesso.
La Guida Conforma - associazione di organismi di certificazione, ispezione, prova e taratura - , alla cui stesura ICMQ ha partecipato attivamente, si discosta da queste pubblicazioni per due motivi principali:
- perché per la prima volta una guida viene pubblicata da un’associazione formata per lo più da organismi notificati, che da anni operano nel settore della certificazione, volontaria e cogente, dei prodotti da costruzione;
- perché piuttosto che interpretare il disposto legislativo introducendo arbitrariamente semplificazioni e posizioni a favore di uno o più raggruppamenti di produttori, intende diffondere in modo indipendente e “super partes” vedute e posizioni interpretative consolidate a livello europeo; questo al fine di consentire, soprattutto ai fabbricanti, di passare consapevolmente e con tranquillità il guado del 1° luglio 2013, quando con l’entrata in vigore dell’intero articolato si passerà dall’obbligo di tenuta a disposizione della Dichiarazione di conformità all’obbligo di fornitura, contestuale alla consegna del prodotto, della Dichiarazione di prestazione (DoP).
Un ulteriore esempio della terzietà della Guida Conforma consiste nel fatto che, laddove vi siano ancora incertezze sul significato preciso di un passaggio del Cpr - oppure quando vi sia necessità, per agire in un determinato modo, di attendere la pubblicazione di ulteriori normative - si preferisce dar conto dell’incertezza o della fase transitoria, piuttosto che sponsorizzare una posizione non suffragata dal testo del Regolamento, da palesi evidenze o da documenti ufficiali.
In calce ad ogni pagina, infatti, a supporto delle affermazioni vi sono precisi riferimenti agli articoli del Regolamento.
I temi di rilievo
In 36 pagine di “esposizione ragionata”, scritte con linguaggio chiaro e forma scorrevole, la Guida dà al lettore una visione completa dei vari aspetti del Regolamento UE 305/2011, tra i quali meritano di essere citati:
- gli obiettivi del Cpr,
- il chiarimento del significato della marcatura CE
- le definizioni, in parte mutate ed in parte completamente nuove rispetto alla Cpd 89/106
- gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori e distributori) e degli stati membri
- la redazione della Dichiarazione di prestazione (DoP) e i documenti da allegare alla stessa, con particolare riferimento agli adempimenti riguardanti il Regolamento UE 1907/2006 - Reach (riguardante le sostanze chimiche pericolose)
- la redazione dell’etichetta di marcatura CE
- la gestione dei periodi transitori di applicazione del Cpr,
- una “agenda del produttore” per i prossimi mesi.
La Guida completa è scaricabile dal sito www.icmq.it (sezione download_pubblicazioni)
Prodotti immessi sul mercato prima del 1° luglio
È opportuno ricordare ai produttori che non sarà necessario riemettere, ai sensi del Regolamento 305/2011, il certificato posseduto, fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- inserimento nell’elenco prodotti di un nuovo prodotto – tipo;
- entrata in vigore di una nuova versione della norma armonizzata di prodotto, conforme al Cpr;
- estensione della certificazione a nuova norma armonizzata.
Infatti l’art. 66 del Regolamento consente di continuare a mettere a disposizione prodotti immessi sul mercato prima del 1° luglio 2013 rilasciando una Dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una Dichiarazione di conformità emessi precedentemente a tale data.
I certificati Cpd (direttiva prodotti da costruzione) riemessi in conformità al Regolamento 305/2011 manterranno la data di prima emissione originale (con la dicitura “questo certificato è stato emesso la prima volta in data xx/xx/xxxx, vigente la direttiva 89/106/Cee”), in modo da salvaguardare la storicità delle aziende che per prime si sono adeguate alle normative europee.
Domande frequenti
Non essendo necessario un recepimento da parte delle autorità nazionali, proprio in quanto regolamento anziché direttiva, la sua operatività è la medesima in tutta Europa.
In questi mesi le domande da parte di aziende, consulenti, tecnici, direttori dei lavori, collaudatori sono state numerose.
Riportiamo le domande più frequenti e quelle che per varie ragioni possono essere considerate di particolare interesse, non con la volontà di veicolare una interpretazione ufficiale del Regolamento, ma semplicemente di proporre alcune considerazioni intercorse tra addetti ai lavori.
• Cosa deve fare un produttore per adeguarsi al Cpr?
Deve ottemperare ai requisiti dell’art.11 del Cpr. Deve redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop) e consegnarla fisicamente, insieme al prodotto, ai propri clienti, in formato cartaceo o digitale; inoltre deve inserire nell’etichetta di marcatura CE alcuni nuovi dati (codice identificativo della Dop e codice identificativo del prodotto-tipo).
• È necessario che il produttore sia in possesso di un nuovo certificato rilasciato ai sensi del Cpr? Deve allegarne copia quando consegna la Dop?
No, l’articolo 66 consente al produttore, che continua a “mettere a disposizione” prodotti già immessi sul mercato al 30 giugno, di redigere la Dop sulla base della Dichiarazione di conformità riguardante quel prodotto-tipo, precedentemente emessa in base alla direttiva Cpd 89/106.
Ciò rende non necessaria la riemissione immediata del certificato di costanza della prestazione (Avcp 1+ e 1) o di conformità del controllo di produzione in fabbrica (Avcp 2+); altrettanto dicasi per i rapporti di prova iniziali di tipo (Avcp 3). Inoltre non è previsto che alla Dop venga allegata copia del certificato, diversamente da quanto accadeva con la Dichiarazione di conformità.
• È possibile rendere disponibile la Dop su un sito internet consentendone lo scaricamento da parte dei clienti?
Non è proibito rendere disponibile la Dop su un sito internet per lo scaricamento; tuttavia un produttore, ad oggi, non può dire di aver assolto così ai propri doveri, perché deve consegnare fisicamente la Dop, su supporto cartaceo o digitale. La possibilità di avvalersi solo della messa a disposizione della Dop tramite internet è subordinata alla emanazione di apposito regolamento da parte della Commissione europea (questo regolamento attuativo fa parte dei cosiddetti “atti delegati” dal Parlamento europeo alla Commissione).
È possibile trovare le risposte a queste e ad altre domande più frequenti concernenti l’applicazione del Regolamento 305/2011, all’interno dell’area “Speciale Cpr” sulla homepage di www.icmq.it