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Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi: cos'è, quali sono i vantaggi e a quali attività si applica

Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi: cos'è, quali sono i vantaggi e a quali attività si applica

La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi

Il dm 3 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, Supplemento ordinario n. 51, Serie generale n. 192, definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta "regola tecnica orizzontale".

A differenza delle regole verticali, che sono valide per le singole attività normate la regola tecnica orizzontale uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività: pertanto è applicabile a varie attività antincendio.

Molte attività di queste non sono affatto dotate di regola tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività non normate, per le quali vanno seguiti in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida.

Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di progetto, che analizzeremo nel seguito dell'articolo.

In questo articolo cerchiamo di analizzare gli aspetti principali legati alle nuove regole; per l’applicazione pratica rinviamo all’utilizzo apposito software di prevenzione incendi (disponibile in versione trial gratuita per 30 giorni).

Attività interessate dalla regola tecnica orizzontale

La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi è applicabile a un sottoinsieme di 34 attività antincendio definite dell'elenco allegato III del dpr 151/2011 (complessivamente sono presenti 80 attività). Si tratta principalmente di attività industriali e produttive non ancora provviste di regola tecnica.

Nella tabella successiva sono riportati i numeri e le attività. 

Norme alternative

La nuova regola tecnica orizzontale può essere usata in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi contenute nei seguenti decreti:

  • decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»

  • decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»

  • decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»

  • decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»

  • decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»

  • decreto del 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»

  • decreto del 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

  • decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»

Obiettivi della regola tecnica orizzontale

L’obiettivo principale del decreto è la semplificazione nella progettazione antincendio, nell’ottica di raggiungere il medesimo risultato prediligendo soluzioni:

  • più semplici

  • realizzabili

  • comprensibili

  • di più facile manutenzione

La natura modulare che contraddistingue la regola tecnica orizzontale ha il pregio di guidare il progettista nella composizione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività; inoltre, la flessibilità permette di scegliere fra molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali.

In aggiunta, il progettista può ricorrere a soluzioni alternative, dimostrandone la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza. Si può parlare di un approccio prestazionale piuttosto che prescrittivo.

Struttura della regola tecnica orizzontale

La regola tecnica orizzontale è composta da 4 sezioni:

  1. sezione G, Generalità: contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività

  2. sezione S, Strategia antincendio: contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio di incendio. Fanno parte di questa sezione le misure in termini di:

    • reazione al fuoco

    • resistenza al fuoco

    • compartimentazione

    • esodo

    • gestione della sicurezza

    • controllo dell’incendio

    • rivelazione ed allarme

    • controllo di fumi e calore

    • operatività antincendio

    • sicurezza degli impianti tecnologici

  3. sezione V, regole tecniche Verticali, contiene le regole tecniche verticali relative a:

    • aree a rischio specifico

    • aree a rischio per atmosfere esplosive

    • vani degli ascensori

  4. sezione M, Metodi: contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche
    problematiche tecniche

Modalità operative

Come già visto, l’obiettivo del decreto è definire una metodologia per la progettazione della sicurezza antincendio, raggiungendo gli obiettivi primari relativi a:

  • sicurezza della vita umana

  • incolumità delle persone

  • tutela dei beni e dell’ambiente

I passi che il progettista dovrà seguire sono i seguenti:

  1. valutazione del rischio di incendio relativamente a 3 tipologie di profili di rischio

  2. individuazione dei livelli di prestazione per le misure antincendio

  3. applicazione delle opportune soluzioni progettuali affinché i livelli siano garantiti

Il primo aspetto da sottolineare è l’individuazione e la definizione del profilo di rischio.

I tre livelli di rischio definiti sono:

  1. Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana

  2. Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici

  3. Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio

Le modalità per la determinazione e valutazione dei suddetti profili sono indicati nella sezione Generalità e sono legati agli occupanti e alla velocità caratteristica prevalente di crescita (Rvita), al valore e all’importanza del bene (Rbeni), al rischio ambientale (Rambiente).

Una volta determinati il profilo Rvita e Rbeni e valutato il profilo Rambiente, al progettista spetta il compito di mitigare il rischio applicando un’adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.

Le misure antincendio sono invece oggetto della sezione Strategia antincendio. Per ciascuna di esse sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni. Il progettista applica all’attività tutte le misure antincendio, stabilendo per ciascuna i relativi livelli di prestazione in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell’attività al fine di ridurre il rischio ad una soglia considerata accettabile.

Ciò avviene attraverso l’applicazione di soluzioni progettuali di cui il progettista può avvalersi. In particolare le soluzioni possono essere di 3 tipologie:

  1. soluzioni conformi, per le quali il progettista non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione

  2. soluzioni alternative, per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio; tali soluzioni sono utilizzabili solo se l’attività richiede la valutazione del progetto

  3. soluzioni in deroga, per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento di pertinenti obiettivi di prevenzione incendi: anche in tal caso il decreto indica quali metodi di progettazione della sicurezza antincendio può utilizzare

L’utilizzo di soluzioni alternative è comunque regolamentato dal decreto che specifica sia metodi ordinari, per le soluzioni alternative, che metodi avanzati, per le soluzioni in deroga.

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