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Registro dei trattamenti Privacy obbligatorio per i professionisti con almeno un dipendente. I dettagli

Regolamento Ue: pubblicate le istruzioni del Garante Privacy sul registro dei trattamenti che interessano una vasta platea di PMI e professionisti

Registro dei trattamenti Privacy: ecco come si fa

Il Garante per la Provacy ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.

L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività. 

Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Registro Privacy: chi deve redigerlo?

Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.

Rientrano nella categoria delle “organizzazioni” di cui all’art. 30, par. 5 anche le associazioni, fondazioni e i comitati. Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio:  

  • esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o  che  trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.);
  • liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
  • associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso);
  • il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali).

Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.