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Regioni su modifica articolo 117 Costituzione

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 6 giugno, ha approvato un documento di “Osservazioni alla proposta di modifica dell’art. 117 della Costituzione avanzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano esprimono contrarietà alla proposta di modifica dell’articolo 117 della Costituzione di attribuzione della materia “tutela e sicurezza del lavoro”, alla competenza legislativa esclusiva allo Stato, avanzata dalla Commissione parlamentare.

La conferenza respinge la richiesta e sottolinea che da quando la legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha attribuito alle Regioni competenza legislativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, le Regioni hanno contribuito dando un forte impulso all’attività degli organismi nazionali con la redazione di numerosi documenti poi approvati dalla Conferenza Stato- Regioni, quali l’Accordo sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia e il Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura.

Le Regioni hanno sottolineato anche di avere a disposizione un sistema informativo, al contrario di quello dell’Inail che non sarebbe operativo. Quindi secondo degli enti locali, non esisterebbero le problematiche lamentate dalla Commissione di inchiesta, che riguarderebbero invece gli uffici decentrati dei Ministeri.

Gli Enti locali hanno quindi proposto di attribuire all’esclusiva competenza delle Regioni e delle Province Autonome la funzione di coordinamento degli interventi di vigilanza. Per cui spetterebbe solo alle Aziende sanitarie attivare gli interventi di vigilanza delle altre amministrazioni per assicurare un controllo capillare compensando le limitate risorse delle amministrazioni.

Con la riforma costituzionale introdotta dalla legge n. 3 del 2001 non esiste più il parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, quindi l’ente che esercita il potere legislativo non è necessariamente l’ente competente ad esercitare anche le relative funzioni amministrative.

 

In collaborazione con: Scadenzario Sicurezza Lavoro