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Regione Campania: cambiano le regole per la composizione delle Commissioni Sismiche Comunali

Novità per la formazione delle Commissioni Sismiche Comunali in Campania. Modificato l’articolo 4-bis della Legge Regionale 9/83, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”. La modifica riguarda la formazione delle Commissioni Sismiche comunali, che ora devono essere composte da 3 tecnici “con comprovata esperienza in collaudi sismici” (ingegneri o architetti – vecchio ordinamento, oppure ingegneri con diploma di laurea specialistica in ingegneria civile) più un geologo e un geometra; quest’ultimi, però, possono “esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali”.

commissione-sismica-com_grande.jpgCambiano le regole che determinano la composizione delle Commissioni Sismiche Comunali in Campania. Modificato l’articolo 4-bis della Legge Regionale 9/83, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.
E’ stato infatti pubblicata sul Bollettino ufficiale degli atti della Regione Campania (BURC) n. 57 dell’8 agosto 2018, la Legge Regionale n. 28, il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica all’art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).
Nello specifico, la modifica riguarda la formazione delle Commissioni Sismiche comunali, che ora devono essere composte da 3 tecnici “con comprovata esperienza in collaudi sismici” (ingegneri o architetti – vecchio ordinamento, oppure ingegneri con diploma di laurea specialistica in ingegneria civile) più un geologo e un geometra; quest’ultimi, però, esclusivamente con la facoltà di “esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali”.
Va ricordato, altresì, che nel precedente testo normativo si prevedeva che ai 3 tecnici dovesse essere affiancato almeno un ingegnere o architetto con al massimo 5 anni di iscrizione all’albo.
Di seguito è possibile consultare e scaricare in Pdf (cliccando sui pulsanti rossi “Allegato”): il testo della legge 28/2018 (tasto Allegato) e il testo coordinato della L.R. 9/83 (tasto Allegato 1), debitamente predisposto tenendo conto di tutte le modifiche finora intervenute, compresa quella introdotta dalla L.R. n. 38 del 29/12/2017, con la quale veniva abrogata una disposizione di dubbia legittimità costituzionale (poiché si demandava a un regolamento regionale l’individuazione di opere e lavori che, essendo privi di rilevanza strutturale, si esoneravano dall’obbligo del preavviso scritto di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 -T.U. dell’edilizia).

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