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Regimi contabili e periodicità Iva per il 2017: verifica dei requisiti

Regimi contabili e periodicità Iva per il 2017: verifica dei requisiti

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2016 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2017 le semplificazioni previste per:
  • la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
  • l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.
Per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:
  • per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
  • gli imprenditori, le società di persone ed enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 D.P.R. 600/1973) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario;
  •  le società di capitali (Srl, Spa, …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2017, modificando l’articolo 66 Tuir, introduce, a decorrere dal 2017, il nuovo regime per cassa, al posto di quello per competenza, per le imprese in contabilità semplificata: il reddito verrà quindi determinato come differenza tra componenti positivi “percepiti” e spese “sostenute” nel periodo d’imposta.
I limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato sono i seguenti:
  • 000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
  • 000 € per chi svolge altre attività.
Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
 
L’ammontare di ricavi va individuato ancora per quest’anno secondo il principio di competenza economica (articolo 57 e 85 Tuir), dal prossimo ci si riferirà non più ai ricavi “conseguiti”, ma a quelli “percepiti” in un anno intero ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario (in cui si applica il principio di competenza).
In caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.
 
I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente e poi va comunicata nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca (rigo VO20 casella 2).
 
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:
  • nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente → bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 000 €;
  • nel caso di ricavi delle attività annotati distintamente → il limite da considerare è quello dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla risoluzione AdE 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

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