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Regime ordinario e forfettario: quando non si può tornare indietro

Agenzia delle Entrate: non si può mutare a marzo 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d'imposta 2020

Ordinario e forfettario

Se erroneamente si pagano le tasse col regime ordinario, è praticamente impossibile, l'anno seguente, tornare indietro chiedendo al Fisco una retroattiva ammissione al regime forfettario.

Potrebbe essere questo, il 'sunto' della risposta 378/2021 dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio, relativa al caso di un contribuente che, nell'anno 2020, per la sua attività di collaborazione svolta nei confronti dell'istante, ha emesso n. 12 fatture, regolarmente saldate, per un importo mensile comprensivo di IVA e contributo alla cassa previdenziale, applicando il regime fiscale ordinario.

In data 3 marzo 2021, lo stesso ha comunicato via mail di aver «erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 84 della legge n. 190 del 2014» che costituiva il suo regime naturale per il 2020. Il professionista ritiene «che tale errore materiale non possa integrare un comportamento concludente ai fini dell'esercizio dell'opzione (tacita) per il regime ordinario e che, pertanto, una tale opzione non è stata mai esercitata».

Di conseguenza, quest'ultimo avrebbe intenzione di rettificare l'errore mediante emissione di note di credito per lo storno dell'IVA esposta nelle fatture emesse nel corso dell'anno 2020 e «contestuale emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all'IVA stornata».

Regime ordinario e forfettario: quando non si può tornare indietro

Regime forfettario: non ci sono le condizioni per mutare retroattivamente

Le Entrate ricordano che il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57; ai fini della sua applicazione, da parte di un soggetto già in attività e che applica il regime ordinario, non è, peraltro, prevista alcuna specifica opzione.

In ogni caso, «l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.[...]».

In questo specifico caso, risulta che il collaboratore dell'istante pur possedendo, a suo dire, i requisiti per adottare nel periodo d'imposta 2020 il regime forfetario:

  • i. negli anni pregressi non ha applicato il regime forfetario (non è noto se per scelta o per mancanza dei requisiti);
  • ii. nel 2020 (ed invero anche nel 2021) ha tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale;
  • iii. risulta alla scrivente la presentazione delle liquidazioni periodiche;
  • iv. è presumibile pensare che sulle fatture abbia indicato anche la ritenuta a titolo di acconto; v. non è noto se abbia comunicato entro il 28 febbraio del 2020 alla Cassa forense l'opzione per il regime di favore ai fini contributivi.

Di conseguenza, per quanto sopra esposto, non si ravvisano le condizioni affinché il collaboratore dell'istante possa mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d'imposta 2020, e per l'effetto non può essere accolta la soluzione proposta di considerare corretta l'emissione delle note di variazione e di una fattura pari all'importo dell'IVA stornata.

LA RISPOSTA 378/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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