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Regime forfettario: i casi in cui è possibile il rientro

Agenzia delle Entrate: è possibile il rientro nel regime forfetario se il lavoro è cessato da due anni

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Un lavoratore che nel 2019 ha guadagnato dal precedente titolare un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 103/2020 ad un lavoratore con contratto a tempo determinato negli anni 2017 e 2018, che nel 2018 aveva iniziato un'attività professionale aderendo al regime forfetario. Nel 2019 egli ha conseguito oltre il 50% dei propri compensi fatturando proprio nei confronti della società per la quale, fino all'anno prima, lavorava come dipendente.

Per quanto sopra, in virtù delle regole attualmente applicabili al regime forfettario (art.1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), l'art.1, comma 57, lettera d-bis) è chiaro nel precisare che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti e professioni.

Questa particolare causa ostativa è stata di recente trattata anche nella circolare n. 9/2019 delle Entrate, dove si è approfondito il requisito della "prevalenza" del lavoro esercitato nei confronti dell'ex titolare, elemento che andrà verificato al termine del periodo d'imposta.

Tornando al 'nostro' professionista, una volta trascorsi il 2019 e il 2020, il rapporto di lavoro con l'ex titolare sarà cessato da due anni e di conseguenza non sussisterà più la causa ostativa prevista dalla norma. Per lui sarà possibile, in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

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