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Regime forfettario, ci rientro o no? L'Agenzia delle Entrate tra requisiti e cause ostative

Applicazione del regime forfetario: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tantissimi interpelli sulle cause ostative

Regime forfettario: le risposte a tutti i dubbi

Essere o non essere forfettari? Avere o non avere i requisiti per accedere al nuovo regime forfettario di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57, art.1 della legge 190/2014 (la lettera d-bis), successivamente integrata dalla legge 12/2019, di conversione del decreto-legge 135/2018)?

Il dilemma è all'ordine del giorno e l'Agenzia delle Entrate ha raccolto una serie sconfinata di interpelli relativi alla circolare applicativa del regime forfettario, la n.9/E/2019 del 10 aprile scorso, che evidentemente contiene svariati chiarimenti ma non ha dissipato tutti i dubbi degli operatori e dei professionisti.

Regime forfettario: la road map sulle cause ostative

Le risposte date dall’Agenzia delle Entrate negli interpelli si basano fondamentalmente sui chiarimenti forniti nella circolare citata. Ecco, quindi, le puntualizzazioni della circolare richiamate nelle risposte agli interpelli:

  1. La causa ostativa prevista dalla lettera d) (partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir oppure controllo diretto o indiretto di Srl o di associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni) si applica anche alle partecipazioni in aziende coniugali, non a quelle in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa. La preclusione non opera solo se il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provvede a rimuovere la causa ostativa. Per le Srl, invece, rileva l’anno di applicazione del regime, non quello precedente, poiché solo in quel periodo si può verificare la riconducibilità delle attività economiche svolte dalla società a quelle svolte dal contribuente in forfetario (vedi punto 5).

  2. Poiché la legge di bilancio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, se a quella data sussistevano condizioni tali da far scattare già da quest’anno l’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d), l’interessato potrà comunque applicare il regime forfetario nel 2019; per non fuoriuscirne dal 2020, dovrà rimuovere la causa ostativa entro l’anno.

  3. Relativamente a Srl e associazioni in partecipazione, affinché operi la causa ostativa, devono verificarsi entrambe le condizioni: controllo diretto o indiretto; esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica. Se ne manca una, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

  4. Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre far riferimento all’articolo 2359 del codice civile, tenendo presente che la causa ostativa opera in caso di partecipazione al 50% in una Srl e che nell’ambito delle persone interposte sono ricompresi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

  5. Per verificare se le attività della Srl o dell’associazione in partecipazione sono riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfetario, bisogna esaminare quelle svolte in concreto, indipendentemente dai codici Ateco dichiarati. Se di fatto appartengono alla medesima sezione, la riconducibilità si ritiene sussistente qualora la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi (tassabili con imposta sostitutiva) alla Srl controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Ne consegue che l’attività della Srl si considera autonomamente esercitata, oltre che in assenza di acquisti dalla persona fisica in regime forfetario fiscalmente deducibili, quando la stessa è classificabile in una sezione Ateco diversa da quella delle attività effettive esercitate dal contribuente.

  6. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) non opera nei confronti di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni, i quali, pertanto, pur lavorando con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l’attività di tirocinante, possono applicare il regime forfetario.

  7. Se prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) il contribuente conseguiva dal medesimo datore di lavoro sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente o assimilati, non scatta la causa ostativa qualora i due rapporti continuino per l’intero periodo di sorveglianza senza modifiche sostanziali. Di contro, se il duplice rapporto di lavoro cambia, al fine di traslare una parte di redditi dalla tipologia del lavoro dipendente al lavoro autonomo (fruendo così del regime forfetario su una maggiore quota reddituale), scatta la causa ostativa e, dal periodo d’imposta successivo a quello del mutamento sostanziale, si fuoriesce dal regime.

Rimandando alla pagina speciale dell'Agenzia delle Entrate per consultare ogni singolo parere, segnaliamo qui quelli che riteniamo di maggior interesse.

Risposta n. 119/2019
Il contribuente, che esercita l’attività di ingegnere (codice Ateco 711210), detiene una quota minima di partecipazione (1%) in una Srl che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni (codice ATECO 331500), è preposto alla gestione tecnica di tale società e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati.

Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata, comporta decadenza nel 2020. A ogni modo, a prescindere dalla circostanza se la figura di preposto determini una forma di controllo della società, la causa ostativa non risulta integrata se, in linea con i codici Ateco dichiarati, l’attività effettivamente esercitata dalla Srl è riconducibile a una sezione Ateco differente rispetto a quella dell’attività esercitata dal contribuente; in presenza di tale presupposto, non c’è decadenza dal forfetario nel 2020 (vedi punto 3).

Risposta n. 121/2019
Il contribuente è titolare di una ditta individuale, con volume d’affari 2018 inferiore a 65mila euro, ed è liquidatore di due Srl, di cui detiene, rispettivamente, il 10 e il 60% delle quote e per le quali, nei primi mesi del 2019, sarà richiesta la cancellazione, senza che le stesse abbiano realizzato alcuna attività economica nell’anno. L’istante riferisce che la ditta individuale e le due società, pur avendo da sempre operato in ambiti commerciali differenti, sono registrate con lo stesso codice Ateco 702209 (“Altre attività di consulenza imprenditoriale”).

Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata, comporta decadenza nel 2020. Per quanto concerne il requisito del controllo, lo stesso risulta verificato per una delle due società (60% delle quote); poiché i codici Ateco delle due attività appartengono alla medesima sezione, il contribuente decadrà dal forfetario nel 2020 se, nella fase di liquidazione, effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi alla Srl controllata (vedi punto 5).

Risposta n. 123/2019
Il contribuente, titolare di una ditta individuale, al 31 dicembre 2018 era titolare, quale socio accomandatario, di una partecipazione minoritaria in una società di persone, che esercita attività economiche riconducibili alle proprie; la partecipazione sarà dismessa nella prima metà del 2019.

Parere
Nel caso rappresentato (partecipazione in società di persone), risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) (vedi punto 1). Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro quest’anno provvederà a rimuovere la causa ostativa (vedi punto 2).